Assegno congedo matrimoniale: con la pubblicazione del messaggio n. 2951 del 14 agosto 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda l’assegno per congedo matrimoniale, chiarendo nello specifico a chi spetta, quali sono i requisiti necessari e come fare domanda.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno del contratto collettivo interconfederale del 31 maggio 1941 e all’interno dell’art. 49 della legge n. 88 del 9 marzo 1989.

Assegno congedo matrimoniale: a chi spetta? Ecco quali sono i requisiti

In base alle previsioni normative contenute nel regio decreto legge n. 1334 del 24 giugno 1937, l’assegno per congedo matrimoniale è stato riconosciuto ai lavoratori che avevano una qualifica di impiegati presso il settore relativo all’industria.

Tale disciplina, però, è stata successivamente abrogata dal decreto legislativo n. 212 del 13 dicembre 2010 e riconosciuta ai seguenti soggetti:

“Lavoratori con qualifica non impiegatizia “dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative” con il contratto collettivo interconfederale del 31 maggio 1941-XIX.”

Ad oggi, inoltre, possono beneficiare dell’incentivo economico anche quei lavoratori che hanno una qualifica di operaio presso i settori dell’industria e dell’artigianato, secondo le disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 49 della legge n. 88 del 9 marzo 1989.

La misura, nello specifico, prevede la possibilità per i lavoratori sopra citati di fruire di un periodo di congedo matrimoniale di durata pari a 8 giorni consecutivi, per i quali si potrà ricevere un assegno dall’INPS che comprende la retribuzione relativa a 7 giorni.

L’assegno per congedo matrimoniale viene erogato sia in caso di matrimonio civile o concordatario che in caso di unione civile.

Così come è stato chiarito dalla precedente circolare n. 248 del 1992, pubblicata da parte dell’Istituto, l’incentivo non è cumulabile con altre tipologie di trattamento che integrino o che sostituiscano completamente la retribuzione per gli stessi periodi in cui si hanno i requisiti per beneficiare dell’assegno.

La precedente circolare dell’INPS n. 164 del 1997, invece, chiarisce che il cumulo è ammesso esclusivamente nel caso in cui il lavoratore benefici dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro, la quale viene concessa da parte dell’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).

Per quanto riguarda i requisiti che sono necessari al fine di beneficiare dell’incentivo, l’Istituto richiede che:

  • il rapporto di lavoro sia stato instaurato da almeno una settimana;
  • il lavoratore abbia la qualifica che abbiamo specificato poco sopra;
  • il lavoratore abbia un rapporto di lavoro dipendente presso un datore di lavoro che opera nei settori dell’industria e dell’artigianato.

Qualora il lavoratore che intende presentare la domanda all’INPS sia straniero, allora costui potrà fruire del beneficio esclusivamente nel caso in cui:

  • abbia la residenza in Italia prima della data in cui è stato celebrato il matrimonio o l’unione civile;
  • abbia uno stato di coniugato.

Sono esclusi dal beneficio, invece, i lavoratori ai quali non sono applicate le norme che prevedono il versamento del contributo specifico alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).

Come fare domanda?

Per quanto riguarda la presentazione della domanda per beneficiare dell’assegno per congedo matrimoniale, infine, il lavoratore dovrà inviare la richiesta al proprio datore di lavoro con un preavviso di almeno 6 giorni dal momento in cui si intende fruire del periodo di congedo.

La somma di denaro che viene anticipata da parte del datore di lavoro sarà conguagliata con i contributi che sono dovuti da quest’ultimo per quanto riguarda il periodo di paga in cui il lavoratore risulta assente.

In alternativa, nel caso in cui ci siano i requisiti per il pagamento diretto, la domanda dovrà essere presentata direttamente all’INPS, entro un anno dal momento in cui viene celebrato il matrimonio/unione civile.

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