Lo scenario legislativo relativo al taglio del cuneo contributivo ha visto recenti aggiornamenti che coinvolgono le buste paga dei lavoratori dipendenti. Il Decreto Lavoro ha apportato modifiche chiave all’esonero contributivo dei lavoratori dipendenti, estendendo la sua applicazione per tutto il 2023.
Esonero contributivo dipendenti 2023: i punti chiave
Le riduzioni contributive per il 2023 sono determinate in base alla retribuzione imponibile, considerando anche il rateo di tredicesima. Si tratta di un beneficio valido per la maggior parte dei lavoratori subordinati, ma non per quelli domestici.
L’esonero si applica nei mesi compresi tra luglio e dicembre 2023, con particolari variazioni basate sulla retribuzione mensile effettivamente percepita.
L’Inps, attraverso comunicazioni ufficiali nel corso del 2023, ha reso note le linee guida per la corretta applicazione di questo esonero. Questo provvedimento riguarda specificamente la parte di contribuzione IVS a carico dei lavoratori dipendenti, eccetto per il settore del lavoro domestico.
L’importo dell’esonero è calcolato in base alla retribuzione imponibile del lavoratore, con particolari soglie:
- Esonero del 7% per retribuzioni fino a 1.923 euro (3% nel 2022).
- Esonero del 6% per retribuzioni tra 1.923 euro e 2.692 euro (2% nel 2022).
- Nessun esonero per retribuzioni superiori a 2.692 euro.
Esonero contributivo dipendenti e tredicesima mensilità
Per la tredicesima mensilità, le percentuali dell’esonero differiscono:
- 3% per retribuzioni fino a 1.923 euro.
- 2% per retribuzioni tra 1.923 euro e 2.692 euro.
Durata dell’esonero e categorie beneficiarie
Il periodo di applicazione dell’esonero va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni, come la cessazione del rapporto lavorativo entro il 31 dicembre 2022 o 2023, o compensi per attività extra nel 2024.
L’esonero contributivo si estende anche agli apprendisti, sempre considerando i limiti di retribuzione. Inoltre, la fruizione dell’agevolazione non necessita di alcun DURC e non è vincolata da autorizzazioni esterne. Importante è anche la sua cumulabilità con altri esoneri previsti dalla legge.
Esonero contributivo 3% per i datori di lavoro
A partire dal mese di gennaio 2023, all’interno del modulo Uniemens, è necessario che i datori di lavoro espongano determinati elementi relativi alle contribuzioni previdenziali dei lavoratori. Essi sono:
Elemento imponibile e contributo: in questa sezione è fondamentale indicare la contribuzione integrale basata sull’imponibile previdenziale mensile.
Codici e valori specifici: durante la compilazione, bisogna assicurarsi di inserire codici e valori quali L098 e N nei rispettivi campi “CodiceCausale” e “IdentMotivoUtilizzoCausale”.
Dettagli sull’esonero: gli elementi come “BaseRif”, “AnnoMeseRif” e “ImportoAnnoMeseRif” necessitano specifiche informazioni riguardanti l’esonero, ad esempio l’importo esatto dell’esonero stesso che equivale al 3% dei contributi IVS dei lavoratori.
Informazioni aggiuntive sulla tredicesima mensilità: quando si tratta di esoneri relativi alla tredicesima mensilità, bisogna fare attenzione ai codici L099 (tredicesima mensilità corrisposta in una unica soluzione a dicembre) e L100 (erogazione tredicesima in ratei mensili), a seconda della specifica situazione.
Esonero contributivo al 2%
Nel 2023, per gli imponibili previdenziali mensili non superiori a 2.692 euro, l’esonero contributivo previsto è del 2%. Si dovrebbe continuare a utilizzare il codice L025 per questa sezione, come specificato nell’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021.
Esonero contributivo dipendenti 2023: chiarimenti su cuneo fiscale, cumulo e benefici per determinate categorie
L’Inps, con il messaggio n. 2974 del 10 agosto, ha chiarito alcuni punti riguardo alle riduzioni e ai benefici:
- Taglio del cuneo contributivo: il taglio previsto non influisce sul beneficio per l’assunzione di individui sotto i 30 anni come delineato dal decreto lavoro 48 del 2023. Una precisazione importante in seguito alle perplessità sollevate da alcuni esperti.
- Cumulo di esoneri: l’esonero del 6/7% è combinabile con altre agevolazioni, ad esempio:
- Esonero del 50% per le lavoratrici madri rientrate in servizio entro il 31 dicembre 2022, ma applicando una riduzione prioritaria.
- L’esonero IVS si applica anche ai rapporti di apprendistato e alle situazioni successive alla conclusione del periodo di apprendistato, come delineato dal D.lgs 15 giugno 2015, n. 81.
È essenziale notare che la procedura di calcolo verrà adeguata in base alle nuove normative. In caso di discrepanze, si dovranno apportare rettifiche mediante una nota di correzione.