Decreto Omnibus: senza perderci troppo in chiacchiere andiamo a vedere qui di seguito la lista dei provvedimenti che sono stati adottati e disciplinati dal decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici“, successivamente pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 186 del 10 agosto 2023 ed entrato in vigore a partire dal giorno successivo.
Decreto Omnibus: l’elenco completo dei provvedimenti introdotti a tutela degli utenti
Ecco qui di seguito l’elenco completo dei provvedimenti che sono stati introdotti e delle materie che sono state disciplinate da parte del decreto legge n. 104 del 10 agosto 2023 (c.d. Decreto Omnibus):
- pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi praticati su voli nazionali (art. 1);
- oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili (art. 2);
- misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma (art. 3);
- Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo (art. 4);
- credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica (art. 5);
- Chips Joint Undertaking – partecipazione italiana ai programmi europei (art. 6);
- poteri speciali per l’utilizzo delle tecnologie critiche (art. 7);
- rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione (art. 8);
- interventi in materia di opere di interesse strategico (art. 9);
- misure urgenti nel settore della pesca (art. 10);
- misure urgenti per le produzioni viticole (art. 11);
- misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Societa’ aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa (art. 12);
- realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale (art. 13);
- disposizioni urgenti per garantire l’operatività della società concessionaria di cui all’art. 1, della legge n. 1158 del 17 dicembre 1971 (art. 14);
- disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio (art. 15);
- disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali (art. 16);
- misure urgenti per il trasporto pubblico locale (art. 17);
- misure urgenti per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 18);
- interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali (art. 19);
- disposizioni urgenti in materia di autotrasporto (art. 20);
- interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria (art. 21);
- conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti (art. 22);
- disposizioni urgenti per l’attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (art. 23);
- misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica (art. 24);
- disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121, comma 1, lett. a) e b), del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (art. 25);
- imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse (art. 26);
- estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo (art. 27).
I chiarimenti del MEF in merito alla nuova tassa sugli extraprofitti delle banche
Attraverso la pubblicazione del comunicato stampa n. 128 dell’8 agosto 2023 da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) sono stati forniti dei chiarimenti per quanto riguarda la nuova tassa sugli extraprofitti delle banche, la quale è stata approvata da parte del Consiglio dei Ministri (CdM).
In compenso la nuova misura prevede che il contributo possa avere un importo massimo pari allo 0,1% del totale dell’attivo.
A tal proposito, il MEF ricorda che:
“La base imponibile di tale imposta è determinata dal maggior valore tra l’ammontare del margine d’interesse di cui alla voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e l’ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.”
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