Visite fiscali 2023: senza perderci troppo in chiacchiere andiamo subito a vedere insieme che cosa devono fare i lavoratori in caso di malattia al fine di non perdere la possibilità di beneficiare dell’indennità che viene riconosciuta nelle circostanze in cui si verifica un evento morboso che causa l’incapacità temporanea del lavoratore a prestare la propria attività lavorativa.

A tal proposito, inoltre, andremo ad approfondire anche quelli che sono gli orari e le fasce di reperibilità per quanto riguarda le visite fiscali.

Visite fiscali 2023: il lavoratore deve andare dal medico per inviare all’INPS il certificato di malattia

Quando un lavoratore dipendente si assenta dal lavoro per via di una malattia, indipendentemente dal fatto che si tratti di un lavoratore pubblico o di un lavoratore privato, egli dovrà recarsi dal proprio medico e richiedere a quest’ultimo la redazione e l’invio online di un apposito certificato o di un attestato all’INPS.

Nello specifico:

  • il certificato indica al suo interno sia la prognosi che la diagnosi, ovvero la causa che ha portato alla malattia;
  • l’attestato indica solamente la prognosi, ovvero la data in cui inizia e la data in cui finirà presumibilmente la malattia.

La presentazione della documentazione all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale potrà avvenire in formato cartaceo, invece, esclusivamente nel caso in cui non risulti possibile l’invio telematico.

“Il lavoratore deve prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare che i dati anagrafici e l’indirizzo di reperibilità inseriti per la visita medica siano corretti. Può inoltre verificare la corretta trasmissione del certificato tramite l’apposito servizio sul Portale dell’Istituto.

Nel certificato il medico deve inserire (solo se ricorrono) l’indicazione dell’evento traumatico e la segnalazione delle eventuali agevolazioni che prevedono l’esenzione dalla reperibilità.”

Visite fiscali 2023: le fasce di reperibilità

A partire dal 1° settembre 2017 la competenza per quanto riguarda le visite fiscali dei lavoratori in caso di malattia è stato trasferita esclusivamente all’INPS.

Dalla stessa data sopra citata, infatti, l’Istituto ha iniziato ad occuparsi anche delle visite mediche di controllo dei lavoratori pubblici in malattia, oltre che di quelli privati.

Tali visite fiscali sui lavoratori pubblici vengono effettuate sia d’ufficio che su richiesta da parte delle pubbliche amministrazioni interessate e da settembre 2017 riguardano anche il personale che appartiene a:

  • le Forze armate, ovvero:
    • l’Esercito;
    • la Marina militare;
    • l’Aeronautica militare;
  • i Corpi armati dello Stato, ovvero:
    • la Guardia di Finanza;
    • i Carabinieri;
    • la Polizia di Stato;
    • la Polizia Penitenziaria;
  • il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per quanto riguarda gli orari nei quali possono essere effettuate le visite, invece, le fasce di reperibilità sono le seguenti:

  • i lavoratori privati devono essere reperibili nelle fasce orarie che vanno dalle ore 10:00 fino alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 fino alle ore 19:00;
  • i lavoratori pubblici devono essere reperibili nelle fasce orarie che vanno dalle ore 9:00 fino alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 fino alle ore 18:00.

Nel caso in cui i sopra citati lavoratori risultino assenti alla visita fiscale da parte dell’INPS, allora:

“Il lavoratore viene invitato a recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS , in una data specifica. Per non incorrere in azioni disciplinari da parte del datore di lavoro, è tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza.”

Cosa deve fare il lavoratore nel caso in cui la malattia si verifichi durante un soggiorno all’estero?

Nel caso in cui la malattia si verifichi quando il lavoratore si trova in uno Stato estero, le regole rimangono sostanzialmente invariate.

Nello specifico, il lavoratore dovrà produrre la certificazione medica al fine di comunicare all’INPS il proprio stato di malattia e sarà comunque tenuto a rispettare le fasce di reperibilità che abbiamo specificato durante il corso del precedente paragrafo.