Superbonus, quando è possibile utilizzare il credito d’imposta che scaturisce dagli interventi edilizi per il pagamento in compensazione di tasse, imposte e contributi previdenziali? La situazione è quella di un contribuente che abbia versato rate o saldi di interventi agevolati dai bonus edilizi, ma non abbia ottenuto lo sconto in fattura e non abbia comunicato la cessione del credito d’imposta.
È opportuno fare un po’ di chiarezza per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione, ovvero per il pagamento di tasse e contributi mediante il modello F 24, rispetto all’utilizzo della detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi o della cessione del credito d’imposta, oltre alla possibilità di ottenere, dalla ditta che ha eseguito gli interventi, lo sconto in fattura.
Superbonus, si può utilizzare il credito in compensazione per pagare tasse e contributi previdenziali?
La risposta alla possibilità di usare il credito d’imposta generato dai lavori in superbonus e bonus edilizi è negativa. Non si può, pertanto, utilizzare il credito acquisito con il pagamento dei lavori per compensare le tasse e i contributi previdenziali dovuti. Tale compensazione, da farsi attraverso il modello F24, può essere fatto solo dal cessionario a seguito della vendita del bonus secondo quanto prevede il comma 1, dell’articolo 1221, del decreto legge numero 34 del 20202.
Quindi, nel caso in oggetto, può procedere con la compensazione dei debiti tributari o dei contributi previdenziali o chi acquista dal contribuente il credito d’imposta (si tratterebbe della prima cessione), oppure l’impresa che ha eseguito gli interventi e che ha concesso al contribuente lo sconto in fattura.
Al contribuente, pertanto, non è ammessa la compensazione dei crediti d’imposta maturati a seguito degli interventi edilizi di bonus e superbonus. Quindi, il beneficiario della detrazione fiscale non può compensare i crediti nel pagamento dei debiti fiscali personali, nemmeno se si trattasse di un libero professionista che versi i contributi alla Cassa previdenziale alla quale sia iscritto.
Superbonus compensazione tasse contributi mediante il modello F24: come fare?
I crediti d’imposta maturati sui lavori edilizi relativi a bonus e superbonus possono essere compensati per ciascun tributo che segua il versamento attraverso il modello F24. A tal proposito, l’Agenzia delle entrate è intervenuta con l’Interpello numero 435/E del 2022 elencando quali siano i tributi ammessi alla compensazione e fornendo ulteriori precisazioni sulla procedura. A tal proposito, i crediti d’imposta maturati secondo quanto prevede il decreto legge 34 del 19 maggio 2020, convertito nella legge numero 77 del 2020, specifica che i bonus utilizzati in compensazione ai sensi di quanto prevede il decreto legislativo numero 241 del 1997, all’articolo 17, debbano essere usati per le rate residue di detrazione non fruite.
Pertanto, il credito d’imposta dovrà essere utilizzato con la medesima ripartizione delle quote annuali rispetto all’utilizzo che ne sarebbe stato fatto mediante la detrazione fiscale. Le quote che non sono utilizzate durante l’anno non possono essere usufruite negli anni successivi e non possono essere richieste a rimborso.
Bonus edilizi, cessione del credito d’imposta e sconto in fattura entro il 30 novembre 2023
Si ricorda, infine, che i contribuenti hanno tempo fino al 30 novembre 2023 per ricorrere alla remissione in bonis e procedere con la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei crediti d’imposta che non siano riusciti a cedere (e a comunicare) entro il 31 marzo 2023. A tal proposito, la cessione può essere fatta nei confronti di istituti bancari, assicurativi e intermediari finanziari (enti a regime controllato), mentre non è possibile cedere il bonus a soggetti privati.
A partire dai primi giorni del prossimo mese di ottobre, si potrà tornare a cedere i propri crediti d’imposta anche a Poste Italiane che ha annunciato la ripartenza del mercato delle compravendite.