Bonus edilizi, senza le comunicazioni obbligatorie si perde l’agevolazione: niente sconto in fattura, cessione dei crediti d’imposta e detrazione fiscale. A chiarire il passaggio fondamentale sulle comunicazioni obbligatorie da effettuare, è l’Agenzia delle entrate. La comunicazione riguarda, in particolare (e quando prevista), la trasmissione all’Asl competente, da effettuarsi in via preventiva rispetto all’inizio dei lavori.

In tal caso, dunque, si perde il bonus per la mancata trasmissione della comunicazione e non si può rimediare mediante la remissione in bonis, strumento che può essere adoperato da chi abbia fatto interventi edilizi di ristrutturazione e di efficientamento energetico entro il 30 novembre 2023 per recuperare la cessione dei crediti o lo sconto in fattura.

La comunicazione all’Asl competente è prevista dall’articolo 99 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, ovvero dal decreto legislativo numero 81 del 2008.

Bonus edilizi, come si perde l’agevolazione: niente sconto, cessione crediti e detrazione senza comunicazioni obbligatorie

Si perde il bonus sugli interventi edilizi nel caso in cui non si effettui la comunicazione obbligatoria, da presentare in via preventiva rispetto all’inizio degli interventi, all’Asl competente. A stabilirlo è l’Agenzia delle entrate con la circolare numero 17/E del 2023, nella quale chiarisce vari dubbi relativi al superbonus e agli altri bonus minori.

In base a quanto prevede il decreto legislativo numero 81 del 2008, quando obbligatoria, la comunicazione di inizio dei lavori va fatta all’Asl competente per territorio. Non si tratta di un adempimento propriamente fiscale, ragione per la quale il committente di interventi di ristrutturazione non può ravvedersi dell’errore facendo ricorso alla remissione in bonis, la procedura prevista dal comma 1, dell’articolo 2, del decreto legge numero 16 del 2012 che permette di effettuare la comunicazione di cessione dei crediti d’imposta o di sconto in fattura sul superbonus e sugli altri bonus edilizi entro il 30 novembre 2023. Il contribuente, per avvalersi di questa opzione, dovrà pagare una sanzione pari a 250 euro per ciascun intervento rientrante nei bonus edilizi.

Bonus come si perde l’agevolazione: mancata presentazione della Cilas

Per la trasmissione all’Asl della documentazione occorrente ai fini dei bonus edilizi, il committente (o il responsabile degli interventi) deve procedere con la raccomandata all’Asl. Tale raccomandata deve essere inviata prima di cominciare gli interventi e deve contenere le informazioni sui lavori e sull’azienda che li esegue. Quest’ultima deve prendersi le responsabilità in rapporto alla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Non inviare questa comunicazione fa decadere la possibilità di avvantaggiarsi del bonus edilizio o del superbonus, sia per quanto concerne la detrazione fiscale, che per lo sconto in fattura o la cessione dei crediti d’imposta.

Di recente, la stessa Agenzia delle entrate era intervenuta per chiarire la possibilità di sanare la mancanza della Cilas per l’inizio dei lavori con la remissione in bonis. Ebbene, l’assenza di questo documento asseverato dal tecnico abilitato risulta insanabile per ricorrere alla remissione in bonis e procedere con la cessione dei crediti fino al termine di novembre prossimo pagando la sanzione di 250 euro.

Come cedere il credito o sconto del superbonus con la remissione in bonis

L’Agenzia delle entrate ha fornito spiegazioni su questa situazione rispondendo a un quesito, il 406 del 2023, relativo alla richiesta di un istante di poter presentare in ritardo la comunicazione Cilas di asseverazione tecnica dei lavori. A tal proposito, è necessario ricordare che, per la comunicazione di cessione del credito in ritardo entro il 30 novembre 2023, è necessario aver trasmesso due comunicazioni.

La prima riguarda la Cilas, la seconda la cessione vera e propria. L’invio della Cilas avrebbe dovuto essere effettuato entro la fine di marzo all’Enea, quasi in contemporanea con la data originaria di comunicazione della cessione dei crediti o sconto in fattura. Non essendo stata inviata la Cilas, l’istante non può più procedere col sanare la mancata trasmissione e, dunque, non può più accedere alla cessione dei crediti, nemmeno avvalendosi della remissione in bonis.