Bonus busta paga ed esonero per le lavoratrici madri: con la pubblicazione del messaggio n. 2924 del 10 agosto 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda l’aumento che è stato previsto per quanto riguarda i periodi di paga relativi al periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 39 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. Decreto Lavoro), il quale è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, e all’interno dell’art. 1, comma 281, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023).
Bonus busta paga ed esonero per le lavoratrici madri: i chiarimenti INPS sulla cumulabilità della misura
Il comma 1, dell’art. 39, del Decreto Lavoro ha disposto un aumento dell’esonero contributivo di cui abbiamo fatto cenno durante il corso del precedente paragrafo, disponendo che:
“Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Tale esonero contributivo, nello specifico, riguarda la quota dei contributivo IVS che sono dovuti da parte dei lavoratori dipendenti, ad esclusione del lavoro domestico, e viene riconosciuto in misura pari a:
- il 6%, nel caso in cui la retribuzione imponibile mensile sia di importo pari o inferiore a 2.692 euro;
- il 7%, nel caso in cui la retribuzione imponibile mensile sia di importo pari o inferiore a 1.923 euro.
Per quanto riguarda la tredicesima mensilità che sarà erogata nel mese di dicembre 2023, invece, l’esonero contributivo è pari a:
- il 2%, nel caso in cui la tredicesima mensilità sia di importo pari o inferiore a 2.692 euro (224 euro qualora la tredicesima mensilità sia erogata ogni mese);
- il 3%, nel caso in cui la tredicesima mensilità sia di importo pari o inferiore a 1.923 euro (160 euro qualora la tredicesima mensilità sia erogata ogni mese).
A tal proposito, l’INPS ha chiarito che:
“L’esonero contributivo in trattazione, per la specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l’incentivo NEET disciplinato dall’articolo 27 del medesimo decreto-legge n. 48/2023.
L’agevolazione in trattazione, inoltre, risulta cumulabile con l’esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dall’articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).”
In base a quanto è stato specificato all’interno della precedente circolare n. 102, che è stata pubblicata in data 19 settembre 2022 da parte dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, nel caso in cui la madre lavoratrice abbia i requisiti necessari per beneficiare di entrambe le misure di esonero, allora dovrà essere applicata una riduzione pari a:
- il 50% della quota di contribuzione;
- il 6% o il 7% della quota di contribuzione IVS residua.
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