Il bonus contributivo delle lavoratrici madri che tornino in servizio dopo la maternità obbligatoria per uno sconto del 50% e il taglio del cuneo fiscale sono cumulabili. Lo chiarisce l’Inps con la nota numero 2924 del 2023 nella quale afferma che la cumulabilità è possibile anche con i bonus di assunzioni giovani Neet, ovvero di chi non studi, non lavori e non cerchi un’occupazione.

Nella circolare, l’Istituto di previdenza spiega che il bonus è riferito alla fine del periodo di maternità dello scorso anno, con effetti che possono prorogarsi anche nel corso del 2023. Nel frattempo, rispetto allo scorso anno di applicazione di percentuali più basse, il taglio del cuneo fiscale nel 2023 gode di percentuali ben più elevate. L’ultimo intervento in tal senso deriva dal decreto legge 48 del 4 maggio scorso (Dl “Lavoro”).

Bonus contributivo lavoratrici madri e taglio cuneo fiscale: cumulabilità e istruzioni Inps

Si può cumulare il bonus contributivo delle lavoratrici madri che rientrino dal periodo di maternità obbligatorio con sconto del 50 per cento e il taglio del cuneo fiscale. Il bonus è riferito ai periodi di maternità obbligatoria utilizzati nello scorso anno, con ripercussioni anche nell’anno in corso. I chiarimenti arrivano dal messaggio dell’Istituto di previdenza numero 2924, con riflessi anche per quanto riguarda il taglio dei contributi Ivs a carico dei lavoratori dipendenti.

Nel dettaglio, l’Inps dispone che il bonus del 50 per cento sui contributi – quale agevolazione alle dipendenti madri che rientrino a lavoro dopo il periodo di maternità obbligatoria – sia compatibile con lo sconto contributivo riconosciuto ai lavoratori subordinati già dallo scorso anno e implementati durante il 2023. A tal proposito, l’Istituto di previdenza specifica di rispettare anche l’ordine di applicazione nel calcolo dei bonus a favore dei lavoratori. A tal proposito, la raccomandazione riguarda la precedenza dello sconto dei contributi del 50 per cento in modo che, sui contributi rimanti, possa essere applicata l’altra agevolazione, ovvero quella del taglio del cuneo fiscale.

Bonus contributivo taglio cuneo fiscale, ecco come procedere con il calcolo

Pertanto, a una lavoratrice alle dipendenze che rientri dalla maternità obbligatoria sarà applicato il primo bonus del 50 per cento relativo alla misura spiegata dall’Inps, prima di procedere con il taglio del cuneo fiscale del 6% o del 7% a seconda del reddito (rispettivamente, da 25mila a 35mila euro o fino a 25mila euro). In tal modo, l’aliquota Ivs passa dal 9,19 per cento, normalmente applicato, a zero; l’aliquota della Cigs dallo 0,30 allo 0,15 per cento. Complessivamente, l’aliquota dei contributi in busta paga a carico dei lavoratori dipendenti passa dal 9,49% (9,19% più 0,30%) allo 0,15%, ovvero al solo dimezzamento della quota per la Cigs.

La procedura suggerita dall’Inps permette anche di ottenere un risparmio in termini di contributi da versare a carico delle lavoratrici dipendenti. Se, infatti, si applicasse prima il taglio del cuneo fiscale e poi il bonus contributivo per le madri dipendenti, il complessivo del carico contributivo a carico delle lavoratrici passerebbe dal 9,49 per cento all’1,245 per cento.

Sconto contributivo luglio-dicembre 2023 e tredicesima mensilità

Si ricorda, inoltre, che il taglio del cuneo fiscale del 6% e del 7% sarà applicato per le buste paga delle mensilità da luglio a dicembre 2023. Per i primi sei mesi dell’anno, le percentuali erano pari, rispettivamente, al 2% e al 3%. La misura non è stata ancora prorogata per le mensilità a partire dal 1° gennaio 2024. Sulla tredicesima mensilità non verranno applicati gli sconti contributivi più generosi (6% e 7%), ma le percentuali del 2% e del 3%.