Il lavoro stagionale è un tipo di attività che viene svolta solo in determinati periodi dell’anno come l’estate o le festività; ciò non toglie il diritto ai lavoratori stagionali di fruire di ferie, permessi e riposi.
Si tratta di quelle forme di tutele volte a salvaguardare la salute psico-fisica di tutti i lavoratori. Quando spettano ai lavoratori stagionali? Spieghiamo la disciplina del lavoro stagionale, analizzando come funzionano i giorni di ferie, riposo e permessi.
Come funziona il contratto di lavoro a tempo determinato dei lavoratori stagionali
Durante il periodo estivo, le festività o la stagione turistica invernale, molti settori assumono lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a termine stagionale. Il lavoro stagionale è un tipo di lavoro a tempo determinato che ha durata variabile dai 15 giorni ai 6 mesi all’anno.
A questa tipologia di lavori, si deve applicare un contratto a termine particolare. Rispetto al contratto a tempo determinato ordinario, quello stagionale non deve rispettare il limite di durata di 24 mesi oppure quelli fissati dal CCNL. Ciò è dovuto al fatto che, solitamente, i rapporti di lavoro stagionali si esauriscono nel giro di poche settimane.
Lavoratori stagionali, quando spettano le ferie
Al pari di tutti gli altri lavoratori, anche gli stagionali hanno diritto ad un periodo di ferie retribuito dal datore di lavoro. Naturalmente, i giorni di ferie sono proporzionati in ragione dei periodi in forza dell’azienda.
Per i lavoratori stagionali, le ferie maturano mensilmente, con un rateo pari a 2,167 giorni al mese che corrispondono a circa 17,33 ore mensili (se il contratto di lavoro è full time).
Le settimane di ferie previste sono 4 all’anno e corrispondono a 26 giornate. Il rateo mensile si ottiene dividendo le 26 giornate per 12. Il diritto alle ferie è riconosciuto in proporzione all’attività svolta. Pertanto, se nel corso del mese risultano lavorate meno di 15 giornate, allora il rateo ferie non matura. Ovviamente, i contratti collettivi di lavoro possono prevedere diverse discipline, anche più favorevoli per i dipendenti.
Permessi e riposo settimanale
Per legge, i lavoratori il cui orario di lavoro supera le 6 ore giornaliere hanno diritto di fruire di una pausa al fine di recuperare le energie, consumare i pasti, attenuare il ritmo di lavoro. Le pause, come del resto, vengono disciplinate dai CCNL. In mancanza, però, la legge fissa in 10 minuti consecutivi la pausa minima.
L’orario di lavoro dei lavoratori stagionali deve rispettare i limiti dei contratti collettivi oppure della Dlgs n. 66/2003, che prevede 11 ore consecutive di astensione dall’attività ogni 24 ore, da calcolare dall’inizio della prestazione lavorativa.
Sempre il Dlgs n. 66 prevede che ogni lavoratore abbia diritto ad un periodo di riposto settimanale ogni 7 giorni. Il riposo deve durare almeno 24 ore consecutive e deve essere sommato al riposo giornaliero di 11 ore consecutive. Di solito, ma non sempre, il riposo coincide con la domenica.
Disciplina dell’orario giornaliero e settimanale
Se facciamo due calcoli, è molto semplice sapere quante sono le ore massime in cui un lavoratore presti attività lavorative. È sufficiente sottrarre da 24 ore, le 11 ore di riposo giornaliero minimo. Un lavoratore può prestare massimo 13 ore di lavoro in una giornata.
Come al solito, ricordiamo che possono prevedere diverse disposizioni i contratti collettivi nazionali di lavoro, che fissano l’orario settimana per i lavoratori dipendenti full-time. Per quanto riguarda i lavoratori assunti con contratto part-time, l’orario di lavoro viene stabilito dal contratto di lavoro.
In linea di massima, l’orario di lavoro settimanale, ivi compresi eventuali straordinari, non può superare le 48 ore nell’arco di sette giorni.
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