Quando è disposta la sospensione della patente? La patente può essere sospesa dopo una violazione del Codice della Strada e in alcuni casi anche dopo la perdita dei requisiti psicofisici che servono per una guida corretta e sicura.
L’obiettivo è quello di impedire la guida ai titolari per un determinato periodo di tempo ed è regolata dall’art. 218 del Codice della Strada.
Nella maggior parte dei casi la sospensione della patente viene disposta dagli Uffici di Motorizzazione Civile, dal Prefetto e/o dall’autorità giudiziaria. In alcuni casi questa può anche essere ordinata direttamente dal Dipartimento dei Trasporti. Ciò può avvenire quando, in occasione dell’accertamento sanitario che dovrebbe confermare la validità o durante la revisione della patente, ci si accorge della perdita temporanea dei requisiti fisici e/o psichici del titolare.
La patente viene sempre sospesa in seguito a questi gravi comportamenti:
- Superamento della velocità di oltre 40 km/h;
- Circolazione contromano e altre manovre pericolose;
- Guida in stato di ebbrezza, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o nel caso in cui ci si rifiuti di eseguire gli accertamenti richiesti;
- Circolazione in autostrada sulla corsia di emergenza, al di fuori dei casi previsti dal Codice della Strada;
- Nel caso in cui si fugga dopo avere investito una persona o non si soccorrono i feriti;
- Circolazione con veicolo sequestrato;
Da ricordare che si può essere oggetto di sospensione della patente anche quando:
- Si perdono temporaneamente i requisiti fisici o psichici;
- Il neopatentato circola senza rispettare le limitazioni sui veicoli e sulle velocità;
- Si guida con patente non idonea;
Infine le autorità giudiziarie possono disporre la sospensione della patente anche nel caso di determinati comportamenti scorretti ripetuti per due volte nel corso di un due anni. Ad esempio quando:
- Non si rispetta l’obbligo di dare la precedenza;
- Ci si immette nella circolazione e non si dà la precedenza a chi già circola su strada;
- Non si dà la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie
Secondo l’articolo 218 del CDS si può richiedere al Prefetto un permesso di guida valido per 3 ore al giorno per recarsi al lavoro. In questo caso il periodo di sospensione verrà d conseguenza aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida.
Quando è disposta la sospensione della patente: l’invio della notifica
Dopo che il Prefetto ha ricevuto la patente sospesa avrà a disposizione 15 giorni per inviare a casa del soggetto interessato la notifica.
In alcuni casi però questa può essere inviata in ritardo, anche 20 giorni dopo l’infrazione. In questo caso la sospensione sarà nulla e il Prefetto dovrà riconsegnare la patente. Inoltre ci si potrà appellare al prefetto per la restituzione del documento di guida o rivolgersi al Giudice di Pace.
La durata della sospensione della patente è legata strettamente al tipo di infrazione commessa ma, in generale, può durare da 1 mese a 5 anni.
Ecco nel dettaglio quanto dura la sospensione a seconda dei tipi di infrazione del Codice della Strada:
- Superamento del limite di velocità di più di 40 Km/h: da 1 a 3 mesi (da 3 a 6 per neopatentati)
- Superamento del limite di velocità di più di 60 Km/h: da 6 a 12 mesi
- Guida in stato di ebbrezza: da 3 a 6 mesi con tasso alcolemico fra 0,5 e 0,8 g/l
- Da 6 mesi a 1 anno con tasso alcolemico fra 0,8 e 1,5 g/l
- Da 1 a 2 anni con tasso alcolemico maggiore di 1,5 g/l
- Non dare precedenza o circolare contromano: da 1 a 3 mesi
- Guida in caso di assunzione stupefacenti: da 1 a 2 anni
- Guida in stato di ebbrezza e si provoca un incidente: 2 anni
- Guida senza patente o documenti validi: da 3 a 12 mesi
- Passaggio con semaforo rosso: da 1 a 3 mesi
- Non fermarsi dopo aver provocato incidente: da 15 giorni a 5 anni a seconda della gravità
Come avviene la restituzione
Trascorso il tempo di sospensione il Prefetto restituirà il documento al soggetto tramite i servizi della Polizia locale, oppure il diretto interessato potrà prelevarla direttamente presso la stazione dei Carabinieri anche con delega.
Nel caso in cui si pensasse che la sanzione accessoria non sia stata applicata correttamente si può far valere il proprio diritto al ricorso che può essere presentato presso il Prefetto o presso il Giudice di Pace.
Per presentare il ricorso davanti al Prefetto si ha un periodo di massimo 60 giorni dal momento della ricezione della notifica della sospensione della patente, mentre nel caso in cui si scelga di rivolgersi al Giudice di Pace i termini saranno ridotti alla metà.