Bonus assunzione NEET: con la pubblicazione del messaggio n. 2923 del 10 agosto 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda il cumulo dell’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di NEET (Not in Education, Employment or Training) che vengono effettuate nel periodo compreso tra il 1° giugno 2023 e il 31 dicembre 2023 con altre misure di esonero.

Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 27 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 (c.d. Decreto Lavoro), convertito, con modificazioni, dall’art. 27, comma 1, della legge n. 85 del 3 luglio 2023.

Bonus assunzione NEET: incentivo cumulabile con altre misure di esonero, ecco tutte le regole che sono previste

Il Decreto Lavoro, del quale abbiamo fatto cenno durante il corso del precedente paragrafo, ha introdotto delle misure al fine di sostenere il mondo del lavoro, per l’appunto, e con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale.

A tal proposito, la suddetta previsione normativa ha disposto che:

Al fine di sostenere l’occupazione giovanile e nel rispetto dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);

c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Dopodiché, le disposizioni che sono contenute all’interno del decreto n. 189 del 19 luglio 2023, che è stato pubblicato da parte dell’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), quest’ultima ha fornito degli ulteriori chiarimenti per quanto riguarda la misura in oggetto, andando anche a ripartire le risorse economiche che sono state stanziate per le varie Regioni.

Per quanto riguarda la cumulabilità, invece, in base a quanto viene disposto dall’art. 27, comma 2, del Decreto Lavoro, il bonus assunzione NEET è cumulabile con:

  • l’esonero per l’occupazione giovanile, disciplinato dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 297, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), le quali sono andate a modificare il contenuto di quanto previsto in precedenza dall’art. 1, comma 114, secondo periodo, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018);
  • gli altri esoneri o le altre riduzioni per quanto riguarda le aliquote di finanziamento che sono previste dalla legge vigente in materia.

In caso di cumulo con un’altra agevolazione, invece, il beneficio viene concesso per un importo pari al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile.

A tal proposito, sono giunte all’INPS delle richieste di chiarimenti sul contenuto della precedente circolare n. 68 del 21 luglio 2023. L’Istituto ha specificato che:

“La riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali nelle ipotesi di cumulo con altre misure di esonero deve essere intesa non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo, ossia deve essere delimitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all’assunzione.

Pertanto, la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione imponibile non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico, previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, come integrato dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023.”