Maggiorazione Assegno Unico vedovi: con la pubblicazione della circolare n. 76 del 10 agosto 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha specificato quelle che sono le regole per quanto riguarda la possibilità di beneficiare della maggiorazione prevista nel caso in cui si tratti di nuclei vedovili.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 22 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, successivamente pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 153 del 3 luglio 2023.
Maggiorazione Assegno Unico vedovi: ecco quali sono i requisiti per accedere al beneficio
L’art. 22 del decreto che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo ha disposto l’estensione a partire dal 1° giugno 2023 della maggiorazione sull’Assegno Unico prevista per i genitori lavoratori nel caso in cui il nucleo familiare sia monogenitoriale a causa del decesso dell’altro genitore.
Tale beneficio economico, nello specifico, viene riconosciuto nel caso in cui ci sia il possesso dei seguenti requisiti:
- l’evento del decesso dell’altro genitore si è verificato in data non antecedente al quinquennio precedente rispetto alla data di presentazione della domanda di AUU;
- il genitore deceduto risultava al momento del decesso lavoratore o pensionato (cfr. la circolare n. 23/2022);
- il genitore superstite risulta lavoratore al momento della domanda di AUU.
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Come integrare la domanda in caso di decesso dell’altro genitore a partire dal 1° giugno 2023
Il decesso di uno dei due genitori non comporta di per sé la perdita dei requisiti che sono necessari al fine di ricevere l’Assegno Unico, dal momento che tale misura è prevista per via del fatto che siano presenti dei figli a carico.
A tal proposito, dunque:
“Recentemente sono state introdotte nel gestionale dell’AUU alcune funzionalità per la gestione dei casi di decesso di uno dei due genitori, con il duplice obiettivo di ridurre la gravosità degli adempimenti e degli oneri a carico dell’unico genitore rimasto in vita e, al tempo stesso, di assicurare la continuità nei pagamenti della prestazione senza che si determini la perdita di mensilità dell’AUU spettante per i figli a carico.”
In sostanza, in caso di decesso di uno dei due genitore, l’Assegno unico e universale sarà erogato all’altro genitore superstite, facendolo subentrare nella domanda e riconoscendogli la maggiorazione di cui abbiamo parlato durante il corso del precedente paragrafo.
Nel caso in cui la domanda sia stata inviata in precedenza affermando che si tratta di un nucleo familiare monogenitoriale, inserendo come motivazione il fatto che l’altro genitore è deceduto, allora bisognerà necessariamente integrare l’istanza inserendo i seguenti dati:
- il codice fiscale dell’altro genitore deceduto;
- la data del decesso;
- la dichiarazione relativa al fatto che il genitore deceduto svolgeva un’attività lavorativa o percepiva la pensione nel momento in cui si è verificato il decesso.
Infine, sempre per quanto riguarda l’integrazione della domanda relativa all’Assegno Unico, l’INPS specifica che:
“L’integrazione di cui sopra deve essere effettuata solo sulle domande ancora in corso di validità al 1° giugno 2023, quindi non decadute, respinte o rinunciate a tale data.
L’integrazione è possibile fino al quinto anno (incluso) dalla data del decesso del genitore.”
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