Sconto in fattura del superbonus con agevolazione del 110% da esercitare entro il 31 dicembre 2023 per la proroga operata sulle villette (e, in precedenza, sui condomini), i contribuenti e le imprese dovranno fare attenzione su come effettuare i pagamenti e quale data inserire per l’utilizzo del bonus. Lo sconto in fattura, infatti, si configura come alternativa all’altra opzione dei bonus edilizi, ovvero la cessione dei crediti d’imposta, ma prevede alcune differenze peculiari. In primis per la circostanza che lo sconto in fattura concesso da chi effettui i lavori può essere sia totale che parziale. Risulta, quindi, indispensabile distinguere le due situazioni.
A tal proposito, è necessario rifarsi ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella circolare 30/E del 2020, nella risposta all’Interpello numero 90 del 2021 e nella circolare numero 17/E di giugno dell’anno scorso.
Sconto superbonus 110% entro il 31 dicembre 2023, ecco come fare diversamente dalla cessione dei crediti e dalla detrazione fiscale
Si adegua alla nuova scadenza del superbonus con percentuale del 110% di detrazione fiscale lo sconto in fattura. In vista del termine dei lavori da effettuare entro il 31 dicembre prossimo, è necessario prestare attenzione alla data di indicazione nella fattura che fa fede anche ai fini dell’esercizio dell’opzione. Rispetto alla cessione dei crediti d’imposta, infatti, lo sconto in fattura ha alcune peculiarità, in primis per la differenza dello sconto parziale rispetto a quello totale.
In quest’ultimo caso, la data alla quale far riferimento per l’esercizio dell’opzione è quella impressa sulla stessa fattura. Nel caso di sconto parziale, invece, non può farsi lo stesso ragionamento, in quanto è prevalente la convinzione che debba essere individuata la data nella quale il contribuente paghi la quota delle spese non coperte dallo sconto stesso.
Sconto superbonus 110%, cosa cambia se il bonus è totale o parziale?
La convinzione che per la data dello sconto in fattura del superbonus in caso di quota parziale di agevolazione delle spese debba coincidere con quella della parte non coperta del bonus deriva dal fatto che il pagamento debba avvenire mediante bonifico postale o bancario come spiegato dall’Agenzia delle entrate con la circolare numero 19/E dello scorso anno. Inoltre, come chiarito anche dalla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate della Lombardia, la stessa data deve essere presa a riferimento anche per quanto riguarda la quota delle spese non pagate perché coperte dallo sconto.
Pertanto, in vista della proroga del superbonus con percentuale del 110 per cento entro la fine del 2023 sulle villette e sulle unità unifamiliari (sui condomini la proroga vige già per chi ha presentato la Cilas entro il 31 dicembre 2022), fa fede la data che risulti dalla fattura emessa entro la fine dell’anno.
Bonus 110% entro il 31 dicembre 2023, quali differenze con cessione crediti e detrazione fiscale?
Nel caso di sconto in fattura parziale del superbonus, invece, anche la parte che non rientri nella parte dello sconto in fattura deve rientrare in una data che non vada oltre il 31 dicembre 2023 per non perdere l’agevolazione fiscale. Il ragionamento sussiste, per l’opzione dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta, dando per scontato che i lavori da effettuare entro la fine del 2023 sulle villette e i condomini siano stati programmati per rispettare scadenze, stati di avanzamento dei lavori e relative spese corrispondenti a ciascun Sal.
Proprio in virtù di questi vincoli sul superbonus, risulta difficile l’anticipo dei pagamenti degli interventi ancora da realizzare solo per far rientrare nel 110% quote di costi sostenuti che, tuttavia, si riferiscono a periodi successivi alla scadenza del 31 dicembre 2023. Lo stesso problema non si ha, invece, nel caso in cui il bonus venga utilizzato mediante la detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno per l’anno di competenza 2023.