Congedo parentale a ore: le disposizioni che sono contenute all’interno della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 prevedono la possibilità di beneficiare del periodo di congedo parentale anche ad ore.
Senza perderci troppo in chiacchiere, dunque, andiamo subito a vedere tutto ciò che riguarda la sopra citata misura ed, in particolare, tutto ciò che viene comunicato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia.
Congedo parentale a ore: che cos’è, come funziona, a chi spetta e come richiederlo. Tutto ciò che devi sapere
Il congedo parentale è una misura che prevede la concessione di un diritto per quanto riguarda le madri e i padri lavoratori che hanno dei figli di età pari o inferiore a 12 anni di assentarsi dal lavoro per un periodo di tempo pari a 10 mesi, in base a quanto viene stabilito all’interno dell’art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.
Secondo quanto è previsto all’interno della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, tale misura può essere fruita da parte dei sopra citati soggetti anche ad ore.
In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva:
“Ciascun genitore può comunque scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria, in misura non superiore alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga (articolo 7, comma 1, lettera b, del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel c.d. Jobs Act).”
Per quanto riguarda le modalità operative relative alla presentazione della domanda da parte delle madri e dei padri lavoratori che possiedono tutti i requisiti necessari per beneficiare del congedo parentale a ore, sono valide le disposizioni che sono contenute all’interno dell’apposita circolare n. 152 del 18 agosto 2015, pubblicata da parte dell’INPS e recante:
“Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della Legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act) Fruizione del congedo parentale in modalità oraria”.
La presentazione della domanda al proprio datore di lavoro deve arrivare con un preavviso almeno pari a 2 giorni dal periodo effettivo di fruizione del beneficio.
La cumulabilità di questa misura, infine, non è prevista con nessun altra tipologia di permesso o di riposo, previste dal decreto n. 151 del 26 marzo 2001.
I limiti relativi alla fruizione della misura
La cumulabilità del congedo parentale a ore, alla quale abbiamo fatto cenno durante il corso del precedente paragrafo, è stata trattata in maniera approfondita da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale ha fornito un parere proprio su questa tematica.
Nello specifico, con la pubblicazione di una nota il 4 febbraio 2021, il CdM ha fornito un parere in merito alla cumulabilità del congedo parentale a ore e i riposi giornalieri che spettano alla madre o al padre lavoratori.
Riprendendo le disposizioni che sono contenute all’interno degli artt. 39 e 40 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 e all’interno del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, il Consiglio dei Ministri ha specificato quanto segue:
“Ciò premesso, questo Dipartimento, nel condividere il suddetto orientamento, non può che ribadire l’incompatibilità della fruizione del congedo parentale ad ore con la fruizione di altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. sulla maternità e paternità, risultando viceversa compatibile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U., come nel caso dei permessi ex art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 104 del 1992, quando vengono fruiti in modalità oraria.”
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