Bonus turismo: con la pubblicazione della risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’istituzione di un nuovo codice tributo ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta maturato in seguito al pagamento del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e del lavoro straordinario che è stato effettuato durante il corso dei giorni festivi.
Tale credito, nello specifico, può essere utilizzato in compensazione tramite il modello di pagamento F24 da parte dei sostituti di imposta.
La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 39 bis del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023.
Bonus turismo: l’Agenzia delle Entrate ha istituito un nuovo codice tributo da inserire nel modello F24 per la compensazione del credito di imposta
La previsione normativa della quale abbiamo fatto cenno durante il corso del precedente paragrafo ha disposto all’interno del comma 1 che:
“Per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi”.
I successivi commi 2 e 3, dell’art. 39 bis, del decreto in questione, poi, prevedono anche che:
“Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2022, a euro 40.000.
Il sostituto d’imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore”.
Per completare il contenuto della disciplina vigente in materia, infine, il comma 4 del sopra citato articolo legislativo prevede che:
“Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
In definitiva, al fine di permettere ai sostituti di imposta di utilizzare in compensazione i crediti di imposta maturati, attraverso il modello di pagamento F24, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di istituire il seguente codice tributo:
“1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”.
Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24
Il codice tributo, che è stato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate e del quale abbiamo già parlato durante il corso del precedente paragrafo, deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24, all’interno della colonna “Importi a credito compensati” o all’interno della colonna “Importi a debito versati“, nel caso in cui il sostituto di imposta debba procedere al riversamento del credito stesso.
Dopodiché:
- il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” deve essere compilato con il mese in cui è stato effettuato il pagamento del trattamento integrativo speciale, nel formato “00MM”;
- il campo “Anno di riferimento” deve essere compilato con l’anno del pagamento del trattamento, nel formato “AAAA”.
Per poter utilizzare in compensazione il credito di imposta maturato il modello di pagamento F24 deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche, in base a quanto previsto dall’art. 37, comma 49 bis, del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, così come modificato dall’art. 3, comma 2, del decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019.
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