Bonus edilizi e superbonus, arriva l’obbligo della comunicazione della mancata cessione crediti perché incagliati e non utilizzati. Il governo ha inserito il nuovo vincolo nel decreto legge “Omnibus”, approvato dal Consiglio dei ministri nella giornata del 7 agosto 2023.

Per effetto del nuovo obbligo, viene stabilita una sanzione pecuniaria di 100 euro per il mancato esercizio della comunicazione all’Agenzia delle entrate. Potrebbero divenire non più utilizzabili, ad esempio, i crediti che il cessionario non può più usare per l’esaurimento dello spazio fiscale. Rimane da attendere, tuttavia, il provvedimento di attuazione della stessa Agenzia delle entrate sulla disciplina della sanzione e sulle modalità e casistiche relative a detto obbligo.

Bonus edilizi, arriva l’obbligo di comunicare le cessioni crediti incagliate e non utilizzate: di cosa si tratta?

Arriva un nuovo vincolo relativo alla circolazione degli sconti relativi ai bonus edilizi e al superbonus, ovvero quello di comunicare i crediti che non sono oggetto più di cessione, e quindi non più utilizzabili dall’ultimo cessionario, per cause differenti dal decorso dei termini. Si tratta, pertanto, di una comunicazione che pone fine al credito stesso e la cui mancata trasmissione all’Agenzia delle entrate comporta una sanzione di 100 euro.

La novità arriva direttamente dal decreto legge “Omnibus” che è stato approvato nella giornata del 7 agosto scorso e che contiene, in tema di bonus edilizi, la proroga del superbonus 110% sulle villette e sulle unità unifamiliari, fino al 31 dicembre 2023.

Bonus obbligo comunicazione cessioni crediti, per quali agevolazioni vale la regola?

La disposizione relativa alla comunicazione degli incagli dei crediti d’imposta riguarda una varietà di bonus edilizi. Si va dai bonus di tipo ordinario, ovvero relativi al patrimonio edilizio disciplinati dall’articolo 16 bis del Testo unico delle imposte sui redditi, alle agevolazioni sull’efficienza energetica di cui il decreto legge 63 del 2013, fino all’adozione dei bonus facciate e della riduzione del rischio sismico, di installazione elle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, fino alle agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Rientrano nei bonus anche quelli relativi all’installazione degli impianti fotovoltaici.

Sconto in fattura e cessione credito, le ultime novità del decreto ‘Omnibus’

In tutti questi bonus, è necessario che i crediti oggetto di cessione di cui parla il decreto legge numero 34 del 2020 alle lettere a) e b) dell’articolo 121, non più oggetto di cessione per motivi non ricadenti nel normale decorso del termine di fruizione, debbano essere comunicati dall’ultimo cessionario all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni dall’evento che ne ha determinato la mancata circolarità degli stessi.

Spetterà alla stessa Agenzia delle entrate intervenire con il decreto attuativo che spieghi, nel dettaglio, quali siano le situazioni che determinano la mancata circolarità dei crediti d’imposta, le modalità di esercizio della comunicazione e il perimetro oggettivo della norma del decreto legge “Omnibus” che richiede ulteriori chiarimenti.

In attesa del decreto attuativo dell’Agenzia delle entrate

Infatti, nell’adozione del decreto legge “Omnubus” e della sanzione di 100 euro per la mancata comunicazione dell’incaglio dei crediti d’imposta dei bonus edilizi, non risultano chiare le situazioni che determinano l’obbligo di trasmissione della comunicazione stessa. Ulteriori chiarimenti riguardano anche il decorso del termine di 30 giorni entro il quale effettuare la comunicazione. In tal caso, la difficoltà è quella di individuare chiaramente il momento in cui l’ultimo cessionario sia venuto a conoscenza della situazione che ne determini l’impossibilità di utilizzo del credito stesso.

Non essendoci chiarezza sulle casistiche, dunque, diventa difficile individuare anche la scadenza prevista per effettuare la comunicazione.