Sospensione Reddito di Cittadinanza: con la pubblicazione del messaggio n. 2896 del 7 agosto 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda le modalità attraverso le quali i nuclei familiari con figli maggiorenni ai quali è stato sospeso il Reddito di Cittadinanza (RdC) possono inviare un’apposita domanda per beneficiare dell’assegno unico e universale per i figli a carico.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019, e all’interno del decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, e successive modificazioni.
Sospensione Reddito di Cittadinanza: gli effetti della nuova normativa sulle integrazioni dell’assegno unico sul RdC
Come abbiamo già specificato anche durante il corso di un recente articolo di approfondimento, che abbiamo pubblicato sempre qui su Tag24, le disposizioni che sono state introdotte dal decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha disposto la sospensione del Reddito di Cittadinanza per i nuclei familiari beneficiari dello stesso, ad eccezione (fino al 31 dicembre 2023) di:
- i nuclei familiari che hanno dei componenti disabili al loro interno;
- i nuclei familiari che hanno dei figli minori a carico;
- i nuclei familiari che hanno dei componenti di età pari o superiore a 60 anni.
Nelle prime due circostanze, come avviene normalmente, la quota relativa all’assegno unico viene erogata in misura ridotta, con importo che varia in base alla scala di equivalenza prevista per la misure del Reddito di Cittadinanza.
Il dubbio in merito, dunque, sorge per quei nuclei familiari ai quali è stato già sospeso nel mese di luglio oppure deve ancora sospeso il RdC.
Tali soggetti, in base a quanto viene previsto dalle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 313, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), i nuclei familiari che hanno dei figli maggiorenni a carico, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, avranno la possibilità di continuare a beneficiare dell’assegno unico anche in caso di sospensione del Reddito di Cittadinanza.
Il beneficio continuerà ad essere erogato esclusivamente nel caso in cui i nuclei familiari interessati siano ancora in possesso di tutti i requisiti che vengono richiesti dalla normativa vigente in materia, ovvero che i figli maggiorenni a carico:
- frequentano un corso di formazione o un corso di laurea;
- svolgono un tirocinio o un’attività lavorativa che genera un reddito complessivo pari o inferiore a 8.000 euro l’anno;
- sono registrati come disoccupati e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego, presentando la DID (dichiarazione di immediata disponibilità);
- svolgono il servizio civile universale.
Per i nuclei familiari che si trovano in almeno una delle sopra citate circostanze:
“L’integrazione AUU su Rdc relativa alla mensilità di luglio verrà regolarmente corrisposta dall’INPS, senza subire ritardi.
Il pagamento di quanto spettante a titolo di integrazione, infatti, avverrà in data 27 agosto con le ordinarie modalità di accredito di Rdc, posto che la prestazione viene di norma liquidata nel mese successivo relativamente alla competenza maturata nel mese precedente.
Con riferimento alle mensilità successive, nel ribadire quanto affermato con il messaggio n. 2632/2023 relativamente alla possibilità di presentare una nuova domanda di AUU, occorre distinguere l’ipotesi in cui il cittadino abbia provveduto alla presentazione della domanda di AUU, da quelle in cui invece la domanda non sia stata presentata.”
A tal proposito, in seguito alla presentazione della domanda per l’assegno unico, l’INPS erogherà la prestazione sulla carta RdC. Nello specifico:
“Nelle more della presentazione della domanda, pertanto, la liquidazione di quanto spettante a titolo di AUU avverrà senza soluzione di continuità utilizzando la carta Rdc che, conseguentemente, verrà mantenuta attiva; ciò con l’obiettivo di salvaguardare la regolarità dei pagamenti della prestazione spettante per i figli e in assenza di nuove modalità di pagamento, eventualmente comunicate a mezzo di una nuova domanda di AUU trasmessa all’Istituto.”