Il riscatto della laurea e opzione al sistema contributivo: requisiti e condizioni. Nella natura agevolata, prevede l’applicazione del criterio della riserva matematica, ma a condizione che si rispettino diversi requisiti.
La previdenza italiana prevede la trasformazione del percorso di studio universitario in accumulo contributivo, a patto che si innescano le condizioni previste per il “riscatto della laurea”.
Il legislatore, nel formulare le regole sul passaggio dagli studi alla contribuzione, ha previsto l’accesso alla misura anche a coloro che possiedono un’anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 1995. In sostanza, non limita l’accesso alla misura agevolativa a coloro che rientrano nell’ultima data utile prevista per la fruizione della formula previdenziale.
Riscatto della laurea e opzione al sistema contributivo: ultime istruzioni INPS
L’Ente nazionale della previdenza sociale applica le disposizioni contenute nel messaggio n. 2564/2023, le quali riguardano il riscatto della laurea. In particolare, viene posto in risalto l’onere strettamente legato all’opzione contributiva.
Questo onere consiste nel versamento di una mensilità che deve essere regolarizzata in un’unica soluzione entro un periodo massimo di 90 giorni. In sostanza, si tratta di un periodo di tre mesi a partire dalla data della notifica del provvedimento di riscatto.
Tale disposizione si applica sia per la procedura ordinaria di riscatto della laurea che per quella richiesta da coloro che possiedono un’anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 1995, a condizione che venga applicato il principio della riserva matematica.
Quando si può optare per il sistema contributivo?
Il sistema prevede l’applicazione di una quota per il riscatto o ricongiungimento riferito a periodi contributivi maturati nel sistema retributivo.
Nella circolare INPS 6 aprile 2021, n. 54, l’INPS ha spiegato gli effetti del riscatto della laurea per i periodi correlati nel sistema contributivo della pensione. Questa circolare illustra le conseguenze prodotte dai periodi oggetto di riscatto sulla rilevazione dell’onere del riscatto, sui criteri contributivi indispensabili per l’accesso all’opzione contributiva e alla possibilità di attingere alla totalizzazione dei periodi assicurativi.
Le indicazioni presentate prevedono come base conclusiva l‘obbligo della regolarizzazione in un’unica soluzione. In ogni caso, per il riscatto della laurea attraverso la modalità agevolata, il metodo contributivo viene correlato al periodo universitario ante-1996.
Riscatto della laurea agevolato: come rientrare nell’opzione contributiva INPS?
L’INPS, nelle circolari n. 6/2020 e 54/2021, ha fornito spiegazioni riguardo al metodo legato all’applicazione del riscatto della laurea ai fini della pensione. In particolare, nelle predette circolari, l’Istituto mette in evidenza il peso del riscatto e l’opzione al metodo contributivo.
Nella circolare n. 106/2019, l’INPS prevede un calcolo dell’onere con il principio a percentuale definito “agevolato”, che trova la sua piena applicazione nel riscatto del corso universitario di studi correlato al sistema contributivo.
Se il percorso universitario rilevato ai fini della pensione ricade sia nel sistema retributivo che in quello contributivo, per la rilevazione dell’onere di riscatto valgono diversi criteri, tra cui
- per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo retributivo della pensione, si utilizzerà il metodo della riserva matematica, ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;
- per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo della pensione, si utilizzerà il metodo di calcolo a percentuale.
Riscatto della laurea agevolato – sistema contributivo 2023
L’INPS, con il messaggio 7 luglio 2023, n. 2564, ha spiegato la procedura operativa per l’opzione al sistema contributivo correlata alla domanda di riscatto, a condizione che siano stati perfezionati i requisiti previsti dalla norma.
Tali disposizioni trovano la loro collocazione nell’opzione al sistema contributivo con un’anzianità contributiva di meno di 18 anni al 31 dicembre 1995. In alternativa, sono previsti 15 anni di cui almeno 5 con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o con un contributo anteriore al 1° gennaio 1996.
La condizione prevista per il riscatto dei periodi legati all’opzione contributiva o per gli iscritti al 31 dicembre 1995 riguarda la quota dell’onere da regolarizzare in un’unica soluzione, mentre la restante parte sarà spalmata sulle rate del piano di ammortamento.
Se viene applicata la modalità di pagamento rateale, l’Istituto genererà una quota di onere il cui valore risulti difforme alla restante parte del piano di ammortamento. Tuttavia, la norma prevede l’obbligo del versamento in unica soluzione entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto.
In conclusione, si ricorda che l’omessa regolarizzazione della quota di onere da versare per il riscatto della laurea in unica soluzione entro 90 giorni comporta la rinuncia alla domanda di riscatto della laurea.