Gli edifici condominiali con più di 8 condomini devono nominare obbligatoriamente un amministratore di condominio, il cui incarico ha una durata limitata: qual è la differenza tra rinnovo, conferma e revoca? Infatti, quando il mandato giunge a termine esso può essere confermato, rinnovato oppure revocato.
Nel testo, chiariremo innanzitutto quanto tempo dura l’incarico dell’amministratore e quali sono le differenze tra il rinnovo, la conferma e la revoca.
Quanto dura l’incarico dell’amministratore di condominio
Quando i condomini sono più di 8, secondo la legge, l’assemblea è obbligata a nominare un amministratore. Se non si provvede in tal senso, allora l’incarico verrà conferito dall’autorità giudiziaria.
Quale maggioranza assembleare serve? La nomina dell’amministratore è approvata con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, corrispondente a 500 millesimi.
L’amministratore nominato avrà un incarico che dura un anno. Secondo la legge, infatti, l’incarico ha durata di un anno e, se al termine del periodo l’assemblea non delibera diversamente, l’incarico viene rinnovato per un altro anno. Questo avviene, però, al termine del primo anno e si parla di rinnovo automatico.
Successivamente, al termine del secondo anno eventualmente rinnovato automaticamente, nell’ordine del giorno dell’assemblea, l’amministratore deve inserire anche una sua eventuale conferma.
Rinnovo, conferma e revoca: ecco qual è la differenza
Nel momento in cui l’amministratore uscente giunge in prossimità della fine del mandato, l’assemblea deve deliberare se nominarne uno nuovo oppure no.
Si sente spesso parlare di conferma e rinnovo, utilizzati come termini sovrapponibili. In realtà, significano cose diverse: per questo, andiamo subito a spiegare qual è la differenza tra la conferma e il rinnovo dell’amministratore.
La conferma dell’amministratore di condominio è un esplicito provvedimento che richiede un’azione dell’assemblea. Si tratta della nomina, per l’anno successivo, dello stesso amministratore uscente. Nel concreto, per avere conferma, serve la maggioranza dell’assemblea, tale da dimostrare la volontà dei condomini a confermare l’incarico.
Il rinnovo, invece, si ha in via automatica ed implicita. Come abbiamo anticipato, il rinnovo scatta per legge al termine del primo anno d’incarico. In questo caso, solo per il secondo anno, non è necessario che l’assemblea si riunisca per conferire all’amministratore l’incarico per un altro anno.
Infine, l’amministratore può anche essere revocato dal suo incarico, in tutte quelle situazioni in cui svolge il ruolo assegnatogli con negligenza.
La revoca può essere deliberata in qualsiasi momento e non necessariamente in sede assembleare. Quali sono i motivi che possono portare alla revoca?
- Omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto;
- Ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea;
- Mancata esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- Aver creato confusione patrimoniale tra il patrimonio del condominio e altri;
- Mancata tenuta del registro dell’anagrafe condominiale;
- Omissione del recupero coattivo dei crediti dovuti per oneri condominiali.
Questi sono solo alcuni dei casi in cui l’assemblea può revocare l’incarico all’amministratore. Ricordiamo, inoltre, che l’incarico può anche essere revocato dal Tribunale, anche su istanza di un solo condominio. In quali casi? Nel momento in cui l’amministratore abbia commesso gravi illeciti e abusi dell’esercizio dei propri compiti e doveri.
Cos’è la prorogatio e quando avviene
Dobbiamo parlare, infine, di un altro aspetto che riguarda l’incarico dell’amministratore di condominio. Quando non viene confermato espressamente dopo i primi due anni di mandato, l’amministratore opera in regime di prorogatio.
Di cosa si tratta? La prorogatio imperii è un istituto giuridico, in base a cui l’amministratore di condominio, il cui incarico sia concluso per scadenza, revoca o dimissioni, prosegue nell’esercizio dei poteri fino a quando l’assemblea non nomina un nuovo soggetto.
In questa fase, però, ha diritto solo al rimborso delle spese sostenute nello svolgere le attività urgenti del condominio e non al consueto compenso.
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