Tirocinio Programma GOL: con la pubblicazione del messaggio n. 2836 del 31 luglio 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda il pagamento degli importi relativi all’attuazione delle misure di politica attiva del lavoro, nell’ambito della recente Convenzione che è stata stipulata tra l’Istituto e la Regione Emilia Romagna.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Organizzazione, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno della delibera n. 2327 del 27 dicembre 2022 che è stata pronunciata da parte della Giunta regionale.
Tirocinio Programma GOL: ecco come funziona la Convenzione che è stata stipulata tra l’INPS e la Regione Emilia Romagna
La Convenzione che è stata stipulata tra l’INPS e l’Emilia Romagna per quanto riguarda il tirocinio nell’ambito del Programma GOL, prevede che quest’ultima proceda con l’invio di un elenco dei soggetti beneficiari e delle informazioni utili affinché l’Istituto possa procedere con i pagamenti degli importi che riguardano le misure di politica attiva del lavoro.
Nello specifico, le informazioni che la Regione Emilia Romagna deve inviare all’INPS sono le seguenti:
- l’importo che spetta a ciascun soggetto beneficiario;
- il periodo di attività.
I diritti dei soggetti interessati vengono tutelati dalla Convenzione che viene stipulata tra le parti, dal momento che quest’ultima consente di fornire delle garanzie minime in merito alla protezione dei dati personali di cui al regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 27 aprile 2016, al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, così come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, al decreto legge n. 139 dell’8 ottobre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 3 dicembre 2021, e al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015.
Dopo che l’INPS effettua l’erogazione degli importi dovuti ai soggetti beneficiari che si trovano nella Regione Emilia Romagna, l’Istituto recupera tali importi attingendo dalle risorse economiche che sono previste dall’apposito Fondo Sociale Occupazione e Formazione, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS).
Da parte della Regione Emilia Romagna, invece, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale specifica che:
“Qualora la Regione Emilia-Romagna comunichi di volere erogare ulteriori interventi di politica attiva, rispetto a quelli indicati in premessa, e previo conferimento anticipato della provvista, l’INPS procederà a fornire mensilmente e a richiesta della medesima il dettaglio dei singoli pagamenti.
La Regione Emilia-Romagna riconosce all’Istituto 4,84 euro per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a titolo di rimborso spese per l’erogazione del servizio; detto importo è esente da IVA, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, punto 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e sarà erogato dietro presentazione di fattura elettronica da parte dell’INPS, emessa a cura della Direzione regionale.”
Per quanto riguarda l’applicazione della misura nell’ambito del regime fiscale, invece, l’INPS provvede a trattenere le ritenute IRPEF previste dalla normativa vigente in materia e provvede al rilascio della Certificazione Unica (CU) dei redditi, dal momento che le indennità che vengono erogate alle persone fisiche costituiscono sempre reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.
Infine, in merito alle tempistiche e alla durata della Convenzione INPS-Emilia Romagna, tale accordo è stato sottoscritto il 20 gennaio 2023 e prevede una durata fino al 31 dicembre 2024, salvo proroghe.
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