Malattia, maternità e tubercolosi: con la pubblicazione della circolare n. 72 del 1° agosto 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelli che sono gli importi giornalieri in euro sui quali devono essere calcolate le prestazioni economiche relative alla malattia, alla maternità/paternità e alla tubercolosi, per quanto riguarda i compartecipanti familiari e i piccoli coloni.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 27 aprile 1968 e all’interno delle precedenti circolare n. 69 del 27 gennaio 2023 e n. 69 del 24 luglio 2023.

Senza perderci troppo in chiacchiere, quindi, andiamo subito a vedere insieme quali sono le retribuzioni di riferimento che sono state aggiornate da parte dell’Istituto per quanto riguarda l’anno 2023.

Malattia, maternità e tubercolosi: ecco quali sono le retribuzioni che sono state aggiornate dall’INPS per l’anno 2023

Come abbiamo già specificato anche durante il corso di un recente articolo di approfondimento, che abbiamo pubblicato sempre qui su Tag24, l’INPS ha pubblicato una circolare mediante la quale ha comunicato quelle che sono le retribuzioni medie giornaliere che devono essere utilizzate ai fini del calcolo dei contributi integrativi volontari che devono essere versati per quanto riguarda l’anno 2023 da parte dei seguenti soggetti:

  • i piccoli coloni;
  • i compartecipanti familiari.

Tali retribuzioni medie giornaliere, nello specifico, sono state stabilite attraverso le disposizioni che sono contenute all’interno del decreto del 21 giugno 2023, il quale è stato pubblicato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) – Direzione generale per le Politiche previdenziali e assicurative.

Con la presente circolare, invece, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha pubblicato all’interno dell’Allegato n. 1 la tabella che deve essere utilizzata da parte dei piccoli coloni e dei compartecipanti familiari per il versamento dei contributi volontari relativi all’anno in corso.

In particolare, all’interno della sopra citata tabella l’INPS ha pubblicato gli importi giornalieri aggiornati per il calcolo delle seguenti prestazioni economiche:

  • malattia;
  • maternità/paternità;
  • tubercolosi.

Quest’ultima prestazione economica, però, prevede il pagamento di contributi volontari per un importo fisso, il quale è stato stabilito attraverso le disposizioni che sono contenute all’interno della precedente circolare n. 9 del 27 gennaio 2023, pubblicata da parte dell’Istituto.

Per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, l’INPS specifica che:

“Le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno, per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.”

Nello specifico, quindi, le prestazioni economiche che riguardano gli eventi indennizzabili relativi ai periodi di paga dell’anno in corso e che vengono liquidate in maniera temporanea ai compartecipanti familiari e ai piccoli coloni sulla scorta dei salari convenzionali che erano previsti per quanto riguarda l’anno 2022, dovranno essere riliquidate in base ai nuovi importi aggiornati che sono stati comunicati da parte dell’INPS.

Per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni economiche di maternità/paternità, invece, l’INPS specifica che:

“Le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni.

Il reddito applicabile, per l’anno 2023, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a 61,98 euro.”

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