Prestazioni occasionali: con la pubblicazione della circolare n. 75 del 3 agosto 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quelle che sono le modifiche che sono state introdotte per quanto riguarda le regole di utilizzo dei contratti di lavoro occasionale da parte degli utilizzatori che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 37 del decreto legge n. 48 del maggio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, i quali hanno apportato delle novità in merito alla disciplina delle prestazioni occasionali, prevista dall’art. 54 bis del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017.
Prestazioni occasionali: le nuove regole per le aziende che operano nei settori di congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento
Le nuove previsioni normative che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo hanno introdotto un nuovo regime per quanto riguarda gli utilizzatori che operano in uno dei seguenti settori:
- congressi;
- fiere;
- eventi;
- stabilimenti termali;
- parchi divertimento.
Il nuovo regime, nello specifico, si applica esclusivamente a quelle aziende che hanno all’interno del proprio organico un numero massimo di 25 lavoratori dipendenti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che svolgono la propria attività con uno dei seguenti codici ATECO:
- il codice ATECO 82.30.00, recante “Organizzazione di convegni e fiere“;
- il codice ATECO 96.04.20, recante “Stabilimenti termali“;
- il codice ATECO 93.21.01, recante “Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi“;
- il codice ATECO 96.09.05, recante “Organizzazione di feste e cerimonie“.
Sono escluse dalla possibilità di ricorrere alle prestazioni occasionali, invece, le aziende che si occupano di appalti di opere o servizi.
Per quanto riguarda le modalità di calcolo della media occupazionale, l’INPS rimanda alle disposizioni che sono contenute all’interno del par. 6.2 della circolare n. 107 del 2017 e all’interno del par. 3 del messaggio n. 2887 del 2017.
L’importo massimo che può essere erogato a tutti i lavoratori dipendenti che svolgono delle prestazioni occasionali per un’azienda è pari a 15.000 euro.
A tal proposito, l’Istituto specifica che:
“Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori – di cui alla novellata lettera b) del comma 1 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017 – la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
1) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
2) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
3) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
4) percettori di prestazioni integrative del salario ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (cfr. l’art. 54-bis, comma 8, del decreto-legge n. 50/2017).”
Nello specifico, ecco qui di seguito i limiti economici per le aziende che operano nel settore turistico e termale:
- ogni lavoratore occasionale può ricevere un compenso massimo annuale pari a 5.000 euro, considerano ogni azienda per la quale lavora;
- ogni azienda può erogare dei compensi massimi annuali pari a 15.000 euro, considerando tutti i lavoratori che operano per essa;
- ogni lavoratore autonomo che opera presso una determina azienda può percepire da quest’ultima un compenso massimo annuale pari a 2.500 euro.
Le sanzioni in caso di mancato rispetto delle suddette regole e dei suddetti limiti economici sono specificate all’interno del par. 9 della circolare n. 107 del 2017 e all’interno del par. 8 della circolare n. 103 del 2018.
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