Esonero contributivo coltivatori diretti: con la pubblicazione della circolare n. 74 del 3 agosto 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda le nuove disposizioni in merito all’esonero contributivo per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 da parte dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) di età inferiore a 40 anni.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle nuove disposizioni che hanno l’obiettivo di promuovere l’imprenditoria giovani agricola e che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 300, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), la quale ha modificato quanto era disposto in precedenza dall’art. 1, comma 503, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020).

Esonero contributivo coltivatori diretti: le istruzioni dell’INPS a CD e IAP per accedere al beneficio

In merito all’esonero contributivo, che viene concesso nei confronti dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) e che è stato introdotto dalle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2020, successivamente modificata dall’art. 1, comma 33, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), l’INPS ha fornito le istruzioni operative relative all’accesso al beneficio mediante la pubblicazione delle seguenti circolari:

  • la circolare n. 72 del 9 giugno 2020;
  • la circolare n. 47 dl 23 marzo 2021;
  • la circolare n. 59 del 16 maggio 2022.

Come abbiamo già accennato anche durante il corso del precedente paragrafo, il sopra citato beneficio economico può essere usufruito fa parte dei CD e degli IAP che possiedono i seguenti requisiti:

  • un’età anagrafica inferiore a 40 anni;
  • l’iscrizione nella previdenza agricola delle attività che sono iniziate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Quest’ultimo periodo temporale, in particolare, è stato successivamente prorogato anche per le nuove iscrizioni effettuate durante il corso dell’anno 2021, 2022 e 2023.

“Il beneficio in esame, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di ventiquattro mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.”

A tal proposito, quindi, sono esclusi dal beneficio:

  • il contributo di maternità (artt. 66 e ss. del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001);
  • il contributo INAIL, esclusivamente per quanto riguarda i coltivatori diretti.

L’esonero contributivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali non è cumulabile con altre tipologie di esonero o di riduzione delle aliquote che sono previste dalla legge e può essere applicato nel rispetto dei limiti che sono disposti dal regolamento della Commissione Europea n. 1407 del 2013 e dal regolamento Commissione Europea n. 1408 del 2013.

Infine, per quanto riguarda le modalità relative alla presentazione della domanda per l’accesso al beneficio economico in questione, l’Istituto prevede che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali che possiedono tutti i requisiti che sono necessari debbano utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per l’invio.

Nello specifico, i soggetti interessati dovranno utilizzare l’apposito modello online “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2023 (CD/IAP2023)“, che riguarda le nuove iscrizioni che sono state effettuate durante il corso dell’anno 2023 e che è presente all’interno del “Cassetto previdenziale per Autonomi Agricoli“, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” > “Invio comunicazione“.

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