Cassa integrazione emergenza caldo: con la pubblicazione della circolare n. 73 del 3 agosto 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative e contabili per quanto riguarda i contenuti delle nuove disposizioni relative all’accesso alla CIGO (integrazione salariale ordinaria) e alla CISOA (cassa integrazione speciale operai agricoli) che sono state introdotte in seguito al verificarsi degli eventi che hanno portato ad un’emergenza climatica.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno del decreto legge n. 98 del 28 luglio 2023, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento“, pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 175 del 28 luglio 2023.

Cassa integrazione emergenza caldo: le nuove disposizioni e le istruzioni operative dell’INPS per quanto riguarda l’integrazione salariale ordinaria (CIGO)

La CIGO introdotta dall’art. 1 del decreto che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo viene concessa ai datori di lavoro che operano nel settore edile, nel settore lapideo e nel settore delle escavazioni, nel caso in cui si siano verificate o si verifichino delle sospensioni o delle riduzioni dell’attività lavorativa, derivanti da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), nel periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023.

Questo beneficio viene riconosciuto per un periodo massimo pari a 52 settimane nel biennio mobile e le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si verifica l’evento relativo alla sospensione o alla riduzione dell’attività lavorativa.

Le modalità per la presentazione della domanda da parte dei datori di lavoro sopra citati sono le stesse che abbiamo spiegato durante il corso di un recente articolo di approfondimento, pubblicato sempre qui su Tag24.

A tal proposito, l’INPS ricorda che:

“Per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), non trova applicazione il principio generale, previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015, in base al quale, per accedere ai trattamenti in esame, i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.”

Le modalità di presentazione della domanda per la cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

L’art. 2 del decreto in oggetto, invece, introduce la CISOA, ovvero una misura che viene riconosciuta agli operati agricoli a tempo indeterminato (OTI), sempre in caso di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, ma questa volta nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023.

Il beneficio economico, nello specifico, viene concesso anche nel caso in cui la riduzione dell’attività lavorativa avvenga per un periodo di tempo pari alla metà dell’orario giornaliero previsto dal contratto.

A tal proposito, l’Istituto ricorda che:

“In base alla disciplina a regime, recata dall’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di CISOA spetta agli operai agricoli, impiegati e quadri con contratto a tempo indeterminato, sospesi dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro, solamente in caso di sospensione dell’attività lavorativa, entro il limite massimo di 90 giorni nell’anno.”

Per beneficiare della CISOA i datori di lavoro che possiedono i requisiti necessari devono presentare la domanda con le stesse modalità di sempre, indicando al suo interno la causaleCISOA eventi atmosferici a riduzione“, nei seguenti termini:

  • dal 10 agosto 2023 per quanto riguarda le riduzioni che si verificano nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 9 agosto 2023;
  • entro 15 giorni dalla data in cui si verifica la riduzione, nel caso in cui quest’ultima avvenga a partire dal 10 agosto 2023.