Tax credit energia e gas: con la pubblicazione della risoluzione n. 24/E del 2 agosto 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda le agevolazioni fiscali che vengono riconosciute alle imprese come forma di sostegno per le spese che queste ultime hanno sostenuto per acquistare l’energia elettrica e il gas.

Tali chiarimenti, inoltre, vanno a toccare anche la tematica relativa all’aliquota IVA che viene applicata alle forniture di gas metano per combustione.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno delle seguenti normative:

  • l’art. 1, comma 3, della legge n. 6 del 13 gennaio 2023 (c.d. decreto Aiuti quater), recante “Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022“;
  • l’art. 1, commi da 2 a 8, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023);
  • l’art. 1, commi 13, 14 e 16, della Legge di Bilancio 2023;
  • l’art. 2 del decreto legge n. 34 del 30 marzo 2023 (c.d. decreto Bollette), recante “Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il secondo trimestre dell’anno 2023“;
  • l’art. 4 del Decreto Bollette, recante “Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca“;
  • l’art. 3 bis del decreto legge n. 57 del 29 maggio 2023, recante “Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale“.

Tax credit energia e gas: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Le disposizioni legislative che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo hanno disposto la proroga di:

  • i crediti d’imposta che vengono riconosciuti nei confronti delle imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore. Tale agevolazione fiscale può essere utilizzata in compensazione entro il 31 dicembre 2023 spetta in misura differente a seconda della tipologia di soggetto beneficiario che ha acquistato energia elettrica e gas naturale;
  • la scadenza relativa al tax credit energia e gas relativo al terzo e al quarto trimestre 2022, la quale è slittata dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023;
  • la riduzione dell’aliquota IVA al 5%, portando i suoi effetti anche per il periodo relativo al terzo trimestre 2023, per quanto riguarda le forniture di gas metano che vengono utilizzate per i seguenti scopi:
    • combustione per usi civili e industriali;
    • somministrazioni di energia termica;
    • forniture di servizi di teleriscaldamento.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non rientra nella nozione di “sussidio”, per quanto riguarda l’accesso al credito d’imposta riconosciuto alle imprese energivore e non energivore, il tax credit relativo al trimestre precedente.

Riprendendo quanto previsto dalla circolare n. 20 del 2022, in merito all’agevolazione per l’acquisto di gas naturale, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che:

“Nell’ipotesi di conguagli per la rettifica di dati effettivi, risultati errati, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere a riversare il maggior importo utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati.

Diversamente, l’impresa che abbia utilizzato il tax credit in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio per la rettifica può fruire in compensazione del maggior credito d’imposta spettante, entro il termine ultimo di utilizzo normativamente previsto.”

Infine, per quanto riguarda il tax credit energia e gas relativo al terzo e al quarto trimestre 2022, l’AdE ha fissato la scadenza del 16 marzo 2023 per l’invio della comunicazione in merito all’importo dell’agevolazione spettante da parte delle imprese beneficiarie.

A tal proposito, la sopra citata comunicazione deve essere inviata attraverso l’utilizzo dello strumento relativo alla “remissione in bonis” per poter utilizzare in compensazione il credito d’imposta nel periodo compreso tra il 16 marzo 2023 e il 30 settembre 2023.