Credito d’imposta prodotti riciclo e riuso: con la pubblicazione della risoluzione n. 48/E del 31 luglio 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’introduzione di un nuovo codice tributo per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione, tramite modello di pagamento F24, dell’agevolazione che viene concessa nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi che acquistano dei prodotti derivanti da riciclo e riuso.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 26 ter, comma 2, del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019.

Credito d’imposta prodotti riciclo e riuso: l’Agenzia delle Entrate introduce un codice tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti

Il comma 1 dell’articolo legislativo che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo ha introdotto un contributo economico di importo pari al 25% del costo di acquisto di:

  • semilavorati e prodotti finiti che derivano dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
  • compost di qualità che derivano dalla raccolta differenziata dell’organico.

Il successivo comma 2 della suddetta normativa, invece, dispone che:

“Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, alle condizioni ivi indicate.”

Tale credito d’imposta, nello specifico, in base a quanto viene disposto all’interno del comma 4, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello di pagamento F24, secondo le disposizioni contenute all’interno dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e le informazioni che abbiamo pubblicato durante il corso di un precedente articolo di approfondimento, sempre qui su Tag24.

Dopodiché, attraverso il decreto del 6 ottobre 2021 che è stato pubblicato da parte del Ministero della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono state fornite le regole per quanto riguarda le modalità di applicazione del credito d’imposta in oggetto, nonché i dati relativi ai soggetti che hanno i requisiti per poter beneficiare del medesimo.

L’esatto importo dell’agevolazione potrà essere visualizzato da parte dei soggetti interessati direttamente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, previa autenticazione all’interno della rispettiva area riservata con l’utilizzo delle proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Pertanto, al fine di consentire alle imprese e ai lavoratori autonomi di utilizzare in compensazione il “credito d’imposta prodotti riciclo e riuso” tramite modello di pagamento F24, l’amministrazione finanziaria ha introdotto il seguente codice tributo:

“7052” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di prodotti derivanti da riciclo e riuso di cui all’articolo 26-ter, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34”.

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

Per quanto riguarda la compilazione del modello F24, il codice tributo che abbiamo specificato durante il corso del precedente paragrafo deve essere inserito da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi interessati all’interno dell’apposita sezione “Erario“, indicando il relativo importo nella colonna “importi a credito compensati“ oppure nella colonna “importi a debito versati“, in caso di riversamento dell’agevolazione.

In base a quanto previsto dall’art. 5, comma 3, del sopra citato decreto interministeriale:

“L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.”