Alluvione Emilia Romagna cassa integrazione: con la pubblicazione del messaggio n. 2857 del 1° agosto 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito dei chiarimenti e le istruzioni operative e procedurali per quanto riguarda il riconoscimento della CIG in favore dei lavoratori somministrati.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023.
Tale previsione normativa, nello specifico, fornisce tutte le regole in merito alla misura di integrazione al reddito per i lavoratori che hanno subito le conseguenze negative che sono derivate loro dal verificarsi degli eventi alluvionali eccezionali nelle aree situate all’interno della Regione Emilia Romagna.
Alluvione Emilia Romagna cassa integrazione: i chiarimenti e le istruzioni dell’INPS per i lavoratori somministrati
Le misure di sostegno al reddito che sono state introdotte dall’art. 7 del decreto che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, sono state approfondite dall’INPS attraverso la pubblicazione della circolare n. 53 dell’8 giugno 2023, in cui l’Istituto ha specificato quelle che sono le regole in merito al c.d. ammortizzatore sociale unico.
Dopodiché, attraverso la pubblicazione del successivo messaggio n. 2264 del 16 giugno 2023, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda l’invio delle domande relative alla misura di sostegno al reddito in questione, nonché alle modalità che riguardano l’iter e il pagamento della prestazione economica.
A tal proposito, dunque, l’INPS ha fornito dei chiarimenti e le istruzioni operative per quanto riguarda l’erogazione della misura di integrazione al reddito dei lavoratori somministrati, i quali svolgevano oppure svolgono ancora la propria attività lavorativa all’interno di sedi produttive/operative del datore di lavoro che sono situate all’interno dei territori che sono stati colpiti dall’alluvione del mese di maggio 2023 che si è abbattuta sulla Regione Emilia Romagna e su alcuni Comuni delle Marche e delle Toscana.
In seguito al parere che gli è stato fornito da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), quindi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
“In considerazione della ratio della norma in commento, consistente nel fornire un nuovo strumento di tutela, sostitutivo/alternativo a quelli previsti a regime dalla normativa vigente, nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, ai fini del riconoscimento del nuovo ammortizzatore sociale nelle ipotesi di impossibilità a prestare attività lavorativa, la sede di lavoro rilevante deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa stessa, eseguita presso il datore di lavoro utilizzatore.
Conseguentemente, laddove quest’ultima sia stata o venga eseguita presso un utilizzatore la cui sede produttiva/operativa è ubicata in uno dei territori di cui all’allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, l’ammortizzatore unico può essere riconosciuto – nella misura e per le diverse durate indicate al paragrafo 3 della circolare n. 53/2023 – a prescindere dall’ubicazione della sede legale o operativa dell’Agenzia di somministrazione.
Di contro, qualora il lavoratore somministrato dipenda da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti, la prestazione non potrà essere riconosciuta.”
Ad ogni modo, la CIG può essere erogata ai lavoratori somministrati che risultano residenti o domiciliati in uno dei Comuni che sono stati colpiti dall’alluvione in data 2 maggio 2023 e che sono stati impossibilitati a recarsi sul luogo di lavoro, fino ad un massimo di 15 giornate di assenza.
L’INPS, infine, ha pubblicato un allegato all’interno del quale ha vengono comunicati:
- la struttura completa della nuova versione del flusso;
- le regole di compilazione del flusso.