Assegno Unico e Universale: con la pubblicazione del messaggio n. 2856 del 1° agosto 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato quali sono i nuovi criteri di gestione per quanto riguarda la domanda relativa all’assegno unico e, nello specifico, nel caso in cui l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che viene presentato abbia delle omissioni o delle difformità.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Inclusione e Invalidità Civile, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento agli importi che sono stati previsti all’interno della tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021.
Assegno Unico e Universale: ecco quali sono i nuovi criteri di gestione della domanda in caso di presentazione di un ISEE omesso o difforme
Come abbiamo accennato durante il corso del precedente paragrafo, l’importo relativo all’Assegno Unico e Universale dipende dall’ISEE del nucleo familiare che fa domanda per il contributo economico e, dunque, dalle disposizioni che sono contenute all’interno del decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021.
Tale importo, nello specifico, viene adeguato in base all’indice del costo della vita e varia in base a quanto previsto all’interno dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 159 del 5 dicembre 2013 (ISEE minorenni) e in base a quanto previsto all’interno dell’art. 9 dello stesso decreto (ISEE minorenni corrente), nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti dei componenti di età inferiore a 18 anni.
L’importo dell’assegno nel caso in cui all’interno del nucleo familiare siano presenti dei figli maggiorenni, invece, dipende dalle seguenti previsioni normative:
- gli artt. 2 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 159 del 2013 (ISEE ordinario);
- l’art. 9 del sopra citato decreto (ISEE ordinario corrente).
Può capitare, però, che l’ISEE presentato per il calcolo della prestazione economica abbia delle omissioni o delle difformità.
In questo caso:
“Tale dichiarazione è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.”
Il soggetto interessato avrà la possibilità di regolarizzare la propria situazione attraverso l’utilizzo di una delle seguenti modalità:
- la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
- fare richiesta di rettifica della DSU precedentemente trasmessa al CAF (centro di assistenza fiscale), esclusivamente nel caso in cui l’errore sia stato commesso da quest’ultimo;
- la presentazione di tutta la documentazione necessaria con l’obiettivo di dimostrare la completezza e la veridicità dell’ISEE alla sede INPS competente sul territorio.
Nel caso in cui l’omissione riguardi il patrimonio mobiliare, ecco quali sono i documenti che bisogna presentare per dimostrare la completezza e la veridicità dei dati all’INPS:
- la documentazione dell’intermediario finanziario (ad esempio, estratto conto ecc.) che provi la correttezza dei saldi e delle giacenze dei rapporti finanziari indicati nella DSU;
- la denuncia presentata all’Autorità competente in cui si evince che il rapporto finanziario omesso in DSU è stato aperto all’insaputa del titolare del rapporto;
- la documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta la chiusura del rapporto finanziario omesso in DSU (ad esempio, conto corrente chiuso, vendita di titoli, ecc.) negli anni precedenti a quello di riferimento dei dati patrimoniali esposti nella DSU con omissioni/difformità (ad esempio, per una DSU presentata a gennaio 2023 il rapporto omesso deve essere chiuso prima del 2021; infatti, anche un solo giorno di possesso nel 2021 implica che il rapporto debba essere dichiarato);
- la documentazione rilasciata dall’intermediario finanziario che attesta l’effettiva assenza del rapporto finanziario omesso in DSU, risultante negli archivi dell’Agenzia delle Entrate per un errore dell’intermediario stesso;
- la documentazione rilasciata sia dall’istituto di credito sia dalla società di gestione del risparmio, dalle quale risulti sostanzialmente la consistenza del medesimo patrimonio mobiliare;
Nel caso in cui l’omissione riguardi il reddito, invece, dovranno essere forniti i documenti rilasciati dall’Agenzia delle Entrate che possano attestare che l’omissione segnalata dall’Istituto non è più valida.