Bonus digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator: con la pubblicazione della risoluzione n. 47/E del 31 luglio 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha comunicato l’introduzione di un codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito di imposta, attraverso l’utilizzo del modello di pagamento F24, da parte delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 4 del decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021.

Bonus digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator: l’Agenzia delle Entrate introduce un codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito di imposta

L’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021, ha introdotto un bonus sotto forma di credito di imposta alle agenzie di viaggio e ai tour operator, che effettuano degli investimenti e delle attività di sviluppo digitale di cui all’art. 9, commi 2 e 2 bis, del decreto legge n. 83 del 31 maggio 2014, e che operano con uno dei seguenti codici ATECO:

  • il codice ATECO 79.1 recante “Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator“;
  • il codice ATECO 79.11 recante “Attività delle agenzie di viaggio“;
  • il codice ATECO 79.12 recante “Attività dei tour operator“.

A tal proposito, inoltre, il successivo comma 2 dell’art. 4 prevede che tale credito di imposta possa essere utilizzato esclusivamente in compensazione attraverso l’utilizzo del modello di pagamento F24, in base a quanto viene previsto all’interno dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 ed in base alle informazioni che abbiamo pubblicato all’interno di un precedente articolo di approfondimento, sempre qui su Tag24.

Dopodiché, attraverso la pubblicazione del decreto del 29 dicembre 2021 da parte del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono state disposte le modalità applicative in merito credito di imposta spettante.

Con l’art. 9, comma 3, del sopra citato decreto, il Ministero del Turismo ha fornito all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti che possono beneficiare del contributo previsto e l’importo di quest’ultimo, comprensivo di eventuali variazioni e di eventuali revoche.

Le persone interessate per venire a conoscenza dell’importo a cui avranno diritto dovranno accedere all’interno del proprio cassetto fiscale, previa autenticazione nell’area riservata presente sul sito web dell’amministrazione finanziaria attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

In definitiva, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di introdurre il seguente codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito di imposta relativo al bonus digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator:

“6997” denominato “credito d’imposta a favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”.

Le modalità di compilazione del modello di pagamento F24

Per quanto riguarda la compilazione del modello F24, il codice tributo che abbiamo specificato durante il corso del precedente paragrafo deve essere inserito all’interno della sezione “Erario“, indicando il relativo importo:

  • nella colonna “importi a credito compensati“;
  • nella colonna “importi a debito versati“, nel caso in cui bisogna procedere con il riversamento del contributo.

In base a quanto previsto dall’art. 9, comma 1, del sopra citato decreto del Ministero del Turismo:

“L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero del Turismo, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche trasmesse dallo stesso Ministero, pena lo scarto del modello F24.”