Reddito di Cittadinanza: con la pubblicazione del messaggio n. 2835 del 31 luglio 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito i primi chiarimenti per quanto riguarda la disciplina transitoria per chi ha il diritto di continuare a beneficiare della prestazione economica fino al termine del 31 dicembre 2023, nonché dei brevi cenni su come funzionerà la nuova misura di Supporto per la formazione e il lavoro.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Generale, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 313, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), le quali sono state parzialmente modificate da parte dell’Istituto nella definizione del regime transitorio per beneficiare del RdC.
Reddito di Cittadinanza, come funzionerà? Ecco il regime transitorio definito dall’INPS per chi continuerà a beneficiare della prestazione fino al 31 dicembre 2023
Come abbiamo già approfondito durante il corso di un recente articolo, che abbiamo pubblicato sempre qui su Tag24, le disposizioni contenute nel decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, hanno introdotto due nuove misure per ovviare all’addio del Reddito di Cittadinanza, ovvero:
- l’Assegno di inclusione;
- il Supporto per la formazione e il lavoro.
A tal proposito, dunque, l’INPS ha provveduto a definire il regime transitorio per coloro che continueranno a beneficiare del RdC fino al termine del 31 dicembre 2023, andando a modificare in maniera parziale le previsioni normative che sono state disposte dalla Legge di Bilancio 2023.
Pertanto, anche resta fermo il fatto che la prestazione continua ad essere erogata per un periodo massimo pari a 7 mensilità e, comunque, entro la scadenza del 31 dicembre 2023, l’art. 13, comma 5, del suddetto decreto prevede che:
“I percettori di reddito di cittadinanza, non attivabili al lavoro, per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2023, potranno continuare a fruirne fino al 31 dicembre 2023.”
Nel caso in cui, invece, entro i 7 mesi previsti non venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali, allora il riconoscimento del contributo sarà sospeso e riattivatile, senza perdere alcuna mensilità, solo dopo l’avvenuta comunicazione.
La comunicazione, nello specifico, non viene inviata da parte dell’INPS a quei nuclei familiari che hanno al loro interno dei componenti che sono stati avviati ai centri per l’impiego e per i quali, dunque, non si ritiene necessario il rinvio ai servizi sociali; ma essa riguarda esclusivamente quei nuclei non attivabili al lavoro, con una situazione di particolare disagio sociale.
A tal proposito, quindi:
“Per i nuclei presi in carico dai servizi sociali, la fruizione della misura potrà proseguire, senza il limite delle sette mensilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023.
È quanto accaduto con le 88.000 comunicazioniche sono pervenute ad INPS da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei primi giorni di luglio.
Per loro è possibile iniziare o proseguire un percorso già avviato con i servizi sociali e, se presi in carico dai servizi sociali attraverso l’avvio con l’analisi preliminare della definizione del percorso di inclusione sociale, potranno continuare a ricevere il beneficio fino a dicembre 2023.”
Per i soggetti sopra citati e per i nuclei familiari che ricevono il Reddito di Cittadinanza dal momento che hanno al loro interno delle persone disabili, minorenni o con un’età superiore a 60 anni, è prevista una misura di contrasto alla povertà, fragilità ed esclusione sociale in sostituzione del RdC a partire dal 1° gennaio 2024, ovvero l’Assegno di inclusione (ADI).
Tutti gli altri, invece, potranno accedere alla nuova misura di Supporto per la formazione e per il lavoro (SFL) a partire dal 1° settembre 2023.