Omesso o ritardato versamento dei contributi: con la pubblicazione della circolare n. 71 del 31 luglio 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato la variazione degli importi relativi al tasso di interesse di dilazione e di differimento, nonché delle sanzioni che risultano dovute in caso di mancato pagamento dei contributi INPS e INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) oppure di versamento in ritardo rispetto alle tempistiche che sono previste.
La suddetta circolare dell’Istituto, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento al contenuto della decisione di politica monetaria che è stata presa in data 27 luglio 2023 da parte della BCE (Banca Centrale Europea.
Omesso o ritardato versamento dei contributi: aggiornati gli importi del tasso di interesse di dilazione e di differimento
Attraverso la decisione di politica monetaria che abbiamo accennato durante il corso del precedente paragrafo, la Banca Centrale Europea ha stabilito l’aumento di 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR – Tasso Ufficiale di Riferimento).
A tal proposito, dunque, a partire dalla giornata di domani, mercoledì 2 agosto 2023, il tasso in questione sarà aggiornato per un importo pari al 4,25%.
Questa variazione, in particolare, apporta delle modifiche anche per quanto riguarda il tasso di interesse di dilazione e di differimento che risulta dovuto da coloro che non hanno versato in maniera corretta i contributi a livello di tempistiche, oppure che li hanno pagati ma in ritardo.
Peranto, l’aumento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema comporta i seguenti aumenti:
- l’aggiornamento dell’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi previsti dall’art. 2, comma 11, del decreto legge n. 338 del 9 ottobre 1989, convertito, con modificazioni, della legge n. 389 del 7 dicembre 1989, pari al 10,25% a partire dal 2 agosto 2023;
- l’aggiornamento dell’interesse relativo al differimento della scadenza prevista per il pagamento dei contributi INPS e INAIL dovuti, pari al 10,25% annuo a partire dal 2 agosto 2023 e relativamente alla contribuzione del mese di luglio dell’anno in corso, in caso di autorizzazione al differimento dei termini previsti.
Aggiornati gli importi delle sanzioni civili dovute in caso di mancato pagamento o di versamento contributivo in ritardo
L’aumento di 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, poi, va ad incidere anche sull’importo delle sanzioni civili che sono dovute in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi INPS e INAIL.
Perciò, a partire dal 2 agosto 2023:
“Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 9,75% in ragione d’anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti).
La misura del 9,75% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui alla lettera b), secondo periodo, del citato comma 8 dell’articolo 116.
Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’articolo 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 9,75% annuo.”
Le sanzioni appena citate possono essere corrisposte in misura ridotta in caso di procedure concorsuali.
Nello specifico, la riduzione sarà pari a:
- il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388 del 2000);
- il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema aumentato del 2%, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000).