Sismabonus acquisti: con la risposta all’interpello n. 398 del 27 luglio 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda la possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali che sono previsti in caso di collegamento e/o di rapporto societario tra la società venditrice e la società acquirente.
La suddetta risposta che è stata fornita dall’AdE, in particolare, la quale è stata redatta dalla Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 16, comma 1 septies, del decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013, relative alle detrazioni di imposta che spettano nel caso in cui vengano effettuati degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico (c.d. sismabonus).
Sismabonus acquisti: la detrazione fiscale spetta alla società acquirente anche in caso di collegamento con la società venditrice?
La società istante, che intende effettuare un intervento di demolizione e di ricostruzione di un edificio situato all’interno di un Comune che si trova in una zona sismica 3, si occupa di:
- costruzione;
- ristrutturazione;
- gestione;
- vendita;
- permuta;
- locazione;
- conduzione;
- amministrazione.
Il lavoro di demolizione e di ricostruzione dell’immobile in base a quanto previsto dall’art. 16, comma 1 septies del decreto legge n. 63 del 2013, è finalizzato alla vendita delle unità immobiliari presenti all’interno dell’edificio ad un’unica società, la quale avrà il diritto di beneficiare delle detrazioni fiscali che sono previsti dalla normativa vigente in materia.
Il dubbio circa la possibilità di beneficiare delle detrazioni da parte della società acquirente nasce dal momento in cui occorrono per la società istante dei chiarimenti in merito al fatto che quest’ultima sia la stessa che ha venduto le unità immobiliari oggetto degli interventi, oppure sia collegata ad essa (ex art. 2359, comma 3, del codice civile).
Tale dubbio permane anche per quanto riguarda il caso in cui anche solo alcuni dei soci della società acquirente facciano parte anche della società venditrice.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Fornendo una risposta all’interpello della società istante di cui abbiamo parlato durante il corso del precedente paragrafo, l’Agenzia delle Entrate riprende il contenuto dell’art. 16, comma 1 septies, del decreto legge n. 63 del 2013, il quale prevede che:
“Qualora gli interventi di cui al comma 1quater [del medesimo articolo 16] siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 (…) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1 quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare (…)”.
I soggetti che possono beneficiare della sopra citata detrazione fiscale sono coloro che acquistano le nuove unità immobiliari, alienate dalle imprese di costruzione entro 18 mesi dalla data in cui sono terminati gli interventi.
Per quanto riguarda, gli importi, invece, l’agevolazione viene concessa in misura pari al 75%, nel caso in cui i lavori portino la diminuzione di una classe di rischio sismico, oppure pari all’85%, nel caso in cui la diminuzione sia di due classi di rischio sismico, comunque entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro.
Ecco, a tal proposito, la risposta che è stata fornita dall’amministrazione finanziaria:
“Ciò premesso, con riferimento al primo quesito, si condivide la soluzione proposta dalla società istante tenuto conto sia del tenore letterale della norma sia della ratio sottesa al regime agevolativo.
Pertanto, si ritiene che l’esistenza di un collegamento e/o rapporto societario tra i due soggetti venditore e acquirente non escluda la possibilità per l’acquirente l’unità antisismica di beneficiare delle agevolazioni di cui all’art. 16 comma 1septies del decreto legge n. 63 del 2013.”
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