Si può beneficiare dell’agevolazione Iva al 4%, per l’acquisto auto disabili, anche solo esibendo il foglio rosa: non è più necessaria la copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata dalla commissione medica.

Il chiarimento è arrivato dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 40/E, pubblicata il 7 luglio 2023. Vediamo subito quali sono tutti i chiarimenti e le semplificazioni introdotte.

Acquisto auto disabili con Iva al 4%: è sufficiente esibire il foglio rosa

Lo scorso 22 gennaio, era stato reso noto un comunicato stampa, nel quale veniva annunciata la riduzione dei documenti da esibire nel caso dell’acquisto di automobili per disabili con Iva ridotta.

Dal 18 gennaio 2022, era necessario esibire al venditore solo i seguenti documenti:

  • Patente di guida speciale;
  • Atto notorio, dal quale risulta che, durante i 4 anni precedenti, l’acquirente non aveva acquistato un veicolo con Iva agevolata al 4%.

Pertanto, l’articolo 1-bis, del Decreto Legge n. 121 del 2021, ha previsto che per poter beneficiare dell’agevolazione è sufficiente anche esibire unicamente la patente di guida, sulla quale siano debitamente riportati gli adattamenti prescritti dalla commissione medica.

Si tratta di una semplificazione molto importante, che ha tagliato la documentazione richiesta in precedenza. Dopo qualche tempo, l’Agenzia delle entrate, il 7 luglio scorso, ha reso nota una risoluzione, a seguito del dubbio sollevato da un’associazione di tutela delle persone disabili.

Cosa ha ribadito l’Agenzia delle entrate? Sostanzialmente, ha riconfermato che per fruire dell’Iva ridotta sono necessari solo i due documenti indicati poc’anzi, ma ha ancora ricordato che è sufficiente anche solo il foglio rosa, sul quale, però, devono essere indicati gli adattamenti alla guida. Tuttavia, il beneficio decade se non viene acquisita la patente di guida entro un anno dall’acquisto del veicolo.

A chi spetta l’agevolazione

Tra le diverse agevolazioni previste per le persone con disabilità, c’è anche la possibilità di acquistare automobili con Iva ridotta al 4%, anziché al 22%.
L’agevolazione può essere applicata quando si acquistano autovetture nuove oppure usate con cilindrata non superiore a 2000 cc, se si tratta di veicoli a benzina, o 2800 cc, se si tratta di veicoli alimentati a diesel. Se, invece, si acquistano auto elettriche, per l’applicazione dell’agevolazione è richiesta una potenza non superiore a 150 Kw.

A chi spetta? L’aliquota ridotta spetta, in presenza di altre condizioni, a:

  • Persone sorde o non vedenti;
  • Con disabilità psichica o mentale;
  • Con grave limitazione della capacità di deambulazione;
  • Con ridotte o impedite capacità motorie.

Come si legge sul sito dell’Agenzia delle entrate:

“L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili)”.

Quali sono le spese incluse

Ci sono ben altre agevolazioni, altrettanto importanti e convenienti. Oltre che all’acquisto, l’Iva ridotta è applicabile anche:

  • All’acquisto contestuale di optional;
  • Alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento;
  • Per le prestazioni di adattamento ai veicoli già in possesso del disabile;
  • Alle riparazioni degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità.

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