L’assegno di incollocabilità Inail 2023 si distingue come una forma di sostegno economica avanzata per l’appunto dall’Inail. È pensato per quelle persone, titolari di una rendita Inail e sotto i 65 anni, che, a seguito di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, non sono più in grado di lavorare o usufruire del beneficio dell’assunzione obbligatoria stabilita dalla Legge n. 68/1999. Il Ministero del Lavoro ha recentemente emesso un Decreto che ridefinisce l’importo dell’agevolazione per l’anno in corso. Andiamo a vedere quali sono i dettagli di questo provvedimento e soprattutto i soggetti che possono beneficiarne.
Assegno di incollocabilità Inail 2023: a chi spetta
L’assegno di incollocabilità, dunque, rappresenta un beneficio economico erogato dall’Inail. Questo assegno spetta principalmente a due categorie di soggetti:
- Invalidi per infortunio sul lavoro;
- Invalidi per malattia professionale.
Tali soggetti che risultano titolari della rendita Inail, non possono beneficiare del collocamento obbligatorio al lavoro riservato alle persone disabili e vengono quindi classificati come incollocabili.
Assegno di incollocabilità: requisiti per l’accesso
Per ottenere l’assegno di incollocabilità, i requisiti specifici sono i seguenti:
- Età non superiore ai 65 anni;
- Tasso di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’Inail in base alle tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro o malattie professionali dichiarate entro il 31 dicembre 2006;
- Grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al DM del 12 luglio 2000 per gli infortuni e per le malattie professionali dichiarate dal 1° gennaio 2007.
Per coloro che rispettano queste condizioni, l’assegno di incollocabilità si presenta come un importante sostegno finanziario.
Come richiedere l’assegno di incollocabilità Inail 2023
Per ottenere l’assegno, il lavoratore deve presentare una domanda alla sede Inail di competenza attraverso vari canali: posta ordinaria, posta elettronica certificata (Pec) o può anche farsi assistere da un patronato.
La domanda deve includere dati anagrafici, descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se presente) e una fotocopia del documento di identità. Se esiste un’invalidità extralavorativa, sarà necessaria la certificazione pertinente.
Assegno di incollocabilità 2023: importo rivisto
L’assegno di incollocabilità è erogato mensilmente insieme alla rendita Inail. È soggetto a un aggiustamento annuale basato sull’indice dell’inflazione del precedente anno. Recentemente, il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto n. 84/2023 che specifica l’importo dell’assegno a partire dal 1° luglio 2023. In seguito a un incremento dell’indice Istat nel 2022 dell’8,1%, il sussidio economico versato dall’Inail sarà di 290,11 euro mensili (rispetto ai 268,37 euro precedenti fino al 30 giugno).
L’importo viene accreditato direttamente su conto corrente bancario o postale, oppure su libretto di deposito nominativo bancario o postale, o ancora tramite gli istituti convenzionati Inps per chi riscuote questo beneficio all’estero. L’accredito può essere anche eseguito su carta prepagata con Iban, oppure direttamente in contati presso uno sportello bancario o postale, ma solo ed esclusivamente se l’importo da prelevare è inferiore a 1.000 euro.
Queste cifre e le modalità di richiesta del beneficio sono illustrate nel dettaglio nella Circolare Inail n. 32/2023.
Differenze tra l’assegno di incollocabilità e altre forme di sostegno
L’assegno di incollocabilità non deve essere confuso con il sostegno economico concesso agli invalidi di guerra o di servizio, come stabilito dall’art. 20 del D.P.R. 915/1978 e dall’art. 104 del D.P.R. 1092/1973.
L’assegno di incollocabilità è specifico per gli individui che, a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, non possono più lavorare e sono considerati incollocabili.
D’altro canto, il sostegno economico concesso agli invalidi di guerra o di servizio è regolamentato da altre normative, precisamente l’art. 20 del D.P.R. 915/1978 e l’art. 104 del D.P.R. 1092/1973. Questi provvedimenti riguardano individui che hanno acquisito la loro condizione di invalidità in contesti di guerra o durante il servizio militare. Gli importi e i criteri di assegnazione di queste prestazioni sono quindi differenti da quelli previsti per l’assegno di incollocabilità.
Pertanto, pur trattandosi in entrambi i casi di forme di sostegno economico erogate dallo Stato, si tratta di due benefici distinti, pensati per due diverse categorie di individui, con requisiti e modalità di assegnazione differenti. È quindi fondamentale consultare le specifiche normative e, eventualmente, avvalersi dell’assistenza di un esperto per comprendere a quale beneficio si ha diritto e come fare domanda.