Split payment: con la pubblicazione della decisione di esecuzione n. 1552 del 25 luglio 2023 da parte del Consiglio dell’Unione Europea (UE), sono state apportate delle modifiche per quanto riguarda la disciplina relativa alla precedente decisione di esecuzione n. 784 del 2017, disponendo la proroga del meccanismo di versamento dell’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), relativo alla c.d. scissione dei pagamenti, fino al termine del 30 giugno 2026.

La suddetta decisione che è stata presa da parte del Consiglio UE, in particolare, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’interno dell’art. 395, paragrafo 1, della direttiva CE n. 112 del 28 novembre 2006, che riguarda il sistema comune dell’IVA, e all’interno della proposta che è stata avanzata da parte della Commissione Europea.

Split payment: il Consiglio dell’Unione Europea dispone la proroga della scissione dei pagamenti fino al 30 giugno 2023, la decisione di esecuzione UE

L’art. 1 della decisione che è stata presa da parte dell’Unione Europea prevede che:

La decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio è così modificata:

  • all’articolo 1, il terzo trattino è soppresso;
  • all’articolo 3, secondo paragrafo, la data «30 settembre 2021» è sostituita dalla data «30 settembre 2024»;
  • all’articolo 5, la data «30 giugno 2023» è sostituita dalla data «30 giugno 2026».

Il successivo art. 2, invece, stabilisce il termine a partire dal quale entrano in vigore le disposizioni relative alla decisione di esecuzione del Consiglio UE. Nello specifico, viene disposto che:

“Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

L’articolo 1, punto 1), si applica tuttavia a decorrere dal 1o luglio 2025.”

L’art. 3, infine, specifica che:

“La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.”

In sostanza, la decisione n. 1552 del 25 luglio 2023, pubblicata all’interno della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 27 luglio 2023, dispone la proroga dell’applicazione del c.d. split payment (scissione dei pagamenti) a partire dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2026.

Questa decisione è stata presa, su richiesta dell’Italia, dal momento che la scadenza per l’applicazione del meccanismo di versamento dell’IVA si sta avvicinando.

Per quanto riguarda il campo di applicazione della misura, in particolare:

  • la scissione dei pagamenti riguarderà gli stessi soggetti che anche adesso sono interessati alla misura, fino al 30 giugno 2025;
  • la scissione dei pagamenti non riguarderà più le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che vengono effettuate nei confronti delle società quotate, a partire dal 1° luglio 2025.

“Tuttavia, per onorare l’impegno di eliminare gradualmente la misura speciale, l’Italia ha anche previsto, come anticipato, di escludere dall’ambito di applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa, incluse nell’indice Ftse Mib.

In tal modo, queste ultime disporranno di un tempo sufficiente per introdurre gli opportuni aggiustamenti operativi.”

Che cos’è la scissione dei pagamenti?

Lo split payment, disciplinato dalle disposizioni che sono contenute all’interno del decreto legge n. 148 del 2017, non è altro che un meccanismo per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per quanto riguarda le operazioni che vengono effettuate nei confronti di soggetti pubblici.

Attraverso questo meccanismo, in particolare, lo Stato ha la possibilità di ricevere direttamente l’imposta, che viene addebitata alle amministrazioni pubbliche dai loro fornitori.

Ogni anno il Dipartimento del Tesoro pubblica l’elenco dei soggetti che rientrano nel campo di applicazione della misura. Tale elenco, nello specifico, contiene al suo interno i seguenti soggetti:

  • le società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai singoli Ministeri;
  • gli enti o le società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • gli enti o le società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • gli enti o le società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • gli enti, le fondazioni o le società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche per una percentuale complessiva del capitale di importo pari o superiore al 70%;
  • le società quotate che sono presenti all’interno dell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

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