Assegno di incollocabilità: con la pubblicazione della circolare n. 34 del 26 luglio 2023 l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha comunicato la rivalutazione annuale dell’importo mensile per quanto riguarda l’assegno di incollocabilità, il quale sarà, per l’appunto, aumentato a partire dal 1° luglio 2023.
La suddetta circolare INAIL, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione generale e dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, fa riferimento alle disposizioni che sono contenuti all’interno delle seguenti normative vigenti in materia:
- l’art. 180 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965, recante “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali“;
- l’art. 20, comma 6, della legge n. 41 del 28 febbraio 1986 (c.d. Legge Finanziaria 1986), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato“;
- la delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL n. 117 del 15 maggio 2023, recante “Rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2023“;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) n. 841 dell’8 giugno 2023, il quale dà attuazione alle disposizioni che sono contenute all’interno della delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto di cui al punto precedente.
Assegno di incollocabilità: importo pari a 290 euro dal 1° luglio 2023, la circolare INAIL
“Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’8 giugno 2023, n. 84, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è stato rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2023, nella misura di euro 290,11, sulla base della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2021 e il 2022, pari all’8,1%.
Tale decreto approva la proposta adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Inail con delibera 15 maggio 2023, n. 117.
Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale con il pagamento del rateo di ottobre 2023.”
Caratteristiche, soggetti beneficiari, requisiti, importi, rivalutazione, come fare domanda
L’assegno di incollocabilità è una particolare tipologia di prestazione economica che viene riconosciuta ai soggetti che sono titolari di una rendita diretta, che risultano invalidi a seguito di infortunio o dei casi di malattia professionale e che, dunque, si trovano in una condizione di impossibilità di beneficiare dell’assunzione obbligatoria.
Tali soggetti, nello specifico, devono necessariamente essere in possesso dei seguenti requisiti al fine di poter beneficiare della prestazione economica in oggetto, ovvero:
- un’età anagrafica pari o inferiore a 65 anni;
- un grado di inabilità pari o superiore al 34%, il quale viene riconosciuto dall’INAIL in base alle tabelle che sono presenti all’interno del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 (Testo Unico) e che fanno riferimento agli infortuni e alle malattie professionali che sono state denunciate fino al 31 dicembre 2006;
- un grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, il quale viene riconosciuto in base alle tabelle che sono presenti all’interno del decreto ministeriale del 12 luglio 2000 e che fanno riferimento agli infortuni e alle malattie professionali che sono state denunciate a partire dal 1° gennaio 2007.
Per quanto riguarda gli importi, invece, come abbiamo specificato durante il corso del precedente paragrafo, c’è stata una rivalutazione che ha portato l’ammontare a 290,11 euro a partire dal 1° luglio 2023.
La domanda per l’assegno di incollocabilità deve essere presentata alla sede INAIL di appartenenza, inserendo i propri dati anagrafici, una fotocopia di un proprio documento di identità e la descrizione relativa all’invalidità (con apposita certificazione in caso di invalidità extralavorativa).
Nello specifico, ecco qui di seguito le tre modalità alternative mediante le quali è possibile presentare domanda all’Istituto, anche con l’aiuto di un patronato:
- tramite lo sportello della sede competente;
- tramite posta ordinaria;
- tramite PEC (posta elettronica certificata).
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