Bonus energia in caso di cessazione attività: con la pubblicazione della risposta all’interpello n. 396 del 27 luglio 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda le modalità di utilizzo dei crediti di imposta energetici che spettano alle imprese per il periodo che va dal mese di luglio al mese di dicembre 2022, nel caso in cui queste ultime siano cessate.

La suddetta risposta che è stata fornita dall’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Piccole e medie imprese, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno del decreto legge n. 115 del 9 agosto 2022, del decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022 e del decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022.

Bonus energia in caso di cessazione attività:

L’impresa istante, che aveva il codice ATECO 96.01.20 e che svolgeva l’attività di lavanderia/tintoria, risulta essere cessata in data 31 dicembre 2022.

Prima di cessare la propria attività, però, l’impresa ha comunicato all’Agenzia delle Entrate di aver maturato i requisiti che sono necessari per beneficiare dei seguenti bonus energia per quanto riguarda il periodo di imposta 2022:

  • ­codice 6970, credito imprese non energivore art. 6 §3 DL 115/2022 (3° trimestre 2022), importo maturato (e non utilizzato) € 4.162,00;
  • ­codice 6985, credito imprese non energivore art. 3 §3 DL 144/2022 (ottobre e novembre 2022), importo maturato (e non utilizzato) € 3.596,00;
  • codice 6995, credito imprese non energivore art. 1 DL 176/2022 (dicembre 2022), importo maturato (e non utilizzato) € 1.846 per un totale di importo maturato (e non utilizzato) € 9.604,00.

A tal proposito, quindi, l’impresa istante chiede all’amministrazione finanziaria se possano essere utilizzati in compensazione i crediti di imposta sopra citati che sono maturati nel periodo relativo al terzo e al quarto trimestre del 2022, anche considerando il fatto che l’attività è cessata il 31 dicembre 2022.

Nello specifico, l’impresa in questione ritiene che:

“Poiché il credito d’imposta nasce come credito spettante alle imprese, il residuo credito di imposta non utilizzato al 31/12/2022 verrà utilizzato/compensato solamente con i residui debiti derivanti dall’attività d’impresa: Imposta sul Valore Aggiunto quarto trimestre 2022, debiti verso INPS per dipendenti aziendali, debiti verso Erario per dipendenti aziendali.

Non verrà utilizzato per debiti tributari (fiscali e previdenziali) personali dell’istante.

Nel caso la risposta al presente interpello dovesse essere negativa­ nel senso che a partita Iva chiusa il credito residuo non dovesse essere più utilizzabile ­ si ritiene che il credito di imposta ”bonus energia” si sia comunque validamente costituito e sia quindi possibile la cessione a terzi nella modalità previste dalla Legge“.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Dopo aver riportato il contenuto di alcune normative vigenti in materia, nonché di alcune disposizioni che sono presenti all’interno delle varie circolari, risoluzioni e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha espresso il proprio parere in merito all’istanza che gli è stata sottoposta dall’impresa che svolgeva l’attività di lavanderia/tintoria e che risulta cessata in data 31 dicembre 2022.

“Ciò detto, assumendo che i crediti indicati dall’istante siano spettanti ­condizione non verificabile in sede d’interpello­ con specifico riferimento al quesito posto possibilità di utilizzare il credito residuo maturato nonostante la cessazione dell’attività ­ si ritiene condivisibile l’utilizzo del medesimo in compensazione, entro il termine del 30 settembre 2023, con i debiti tributari e previdenziali (Imposta sul Valore Aggiunto quarto trimestre 2022, debiti verso INPS per dipendenti aziendali, debiti verso Erario per dipendenti aziendali) riferibili alla ditta individuale, e ciò nonostante la medesima sia cessata a far data dal 31 dicembre 2022, trattandosi in ogni caso di debiti correlati all’attività d’impresa svolta ed emergenti dalle dichiarazioni annuali dell’ultimo periodo d’imposta alla medesima riferibili.”

Inoltre, l’impresa istante ha la possibilità di cedere i crediti di imposta che gli spettano, a patto che la cessione riguardi l’intero ammontare maturato.