Codice dei contratti pubblici: con la pubblicazione della circolare n. 22/E del 28 luglio 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda le nuove modalità relative al calcolo e al versamento dell’imposta di bollo.
La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 18, comma 10, del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023.
Codice dei contratti pubblici: ecco quali sono i soggetti che sono tenuti al versamento dell’imposta di bollo
In base a quanto viene stabilito all’interno dell’art. 18, comma 10, del decreto che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, l’imposta di bollo relativa al Codice dei contratti pubblici deve essere versata da parte dell’aggiudicatario.
Ad ogni modo, resta fermo il principio di solidarietà passiva per quanto riguarda il versamento del tributo e delle relative sanzioni dovute, il quale deve essere applicato secondo le disposizioni che sono previste all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.
Secondo l’art. 810 dello stesso decreto, poi, si prevede che l’imposta di bollo debba essere sempre versata dagli appaltatori, nel caso in cui le stazioni appaltanti siano della amministrazioni dello Stato.
Le modalità per il versamento online dell’imposta di bollo
A tal proposito, l’art. 3, dell’allegato I.4, del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevede che le modalità di versamento siano diverse rispetto a quelle che vengono definite all’interno dell’art. 3, comma 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, e vengano disposte direttamente attraverso un apposito provvedimento che è stato pubblicato da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Perciò, seguendo i requisiti relativi alla digitalizzazione, alla semplificazione e alla riduzione dei costi di gestione, ecco che cosa dispone il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 240013 del 28 giugno 2023 per quanto riguarda l’imposta di bollo:
“È versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE).
Viene previsto, inoltre, che ulteriori modalità di versamento anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (pagoPA) possano essere definite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.
Dopodiché, attraverso la pubblicazione della recente risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023, l’amministrazione finanziaria ha introdotto 3 nuovi codici tributo ai fini del versamento dell’imposta di bollo tramite l’utilizzo del modello di versamento F24 Elide.
Ecco qui di seguito quali sono i nuovi codici tributo da inserire all’interno del modello di pagamento F24:
- “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.
In alternativa, nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da parte di un notaio oppure da parte di un altro pubblico ufficiale, e nel caso in cui quest’ultimo sia stato registrato attraverso l’utilizzo della procedura telematica prevista dall’art. 3 bis del decreto legislativo n. 463 del 18 dicembre 1997, l’imposta di bollo può essere versata, insieme anche agli altri tributi dovuti, attraverso le modalità di pagamento sopra richiamate, in misura pari a quanto viene stabilito dal Codice dei contratti pubblici.
Nelle modalità di versamento dell’imposta di bollo, invece, non è prevista la modalità virtuale, di cui abbiamo già parlato durante il corso di un precedente articolo di approfondimento, che abbiamo pubblicato sempre qui su Tag24.