Dal 1° luglio 2023 l’Inail informa che c’è stato il consueto aumento dell’assegno di invalidità (incollocabilità). L’indennità sale a 290,11 euro secondo quanto spiegato dall’Inail nella circolare numero 34 del 26 luglio 2023. Fino allo scorso 30 giugno l’importo dell’assegno era fissato in 268,37 euro. La circolare segue la pubblicazione del decreto numero 84 del 2023 che fissa i criteri per la rivalutazione dell’assegno di incollocabilità. Il decreto è stato pubblicato sul portale del ministero del Lavoro.

L’assegno di incollocabilità è un’indennità versata dall’Inail a favore dei soggetti che, a seguito di un infortunio o una malattia professionale, abbiano riportato una riduzione della capacità di lavorare di almeno il 34 per cento. A causa di questa riduzione, i soggetti non risultano nelle condizioni di poter svolgere un’attività lavorativa e nemmeno di poter beneficiare di quanto previsto ai fini delle assunzioni obbligatorie della legge 68 del 1999.

Assegno invalidità Inail: che cos’è l’incollocabilità e aumento importo luglio 2023

Aumenta dal 1° luglio 2023 l’assegno di invalidità (incollocabilità), la prestazione versata dall’Inail a favore dei contribuenti che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa a seguito di un infortunio o di una malattia professionale. Da questo mese l’importo è stato aumentato a 290,11 euro rispetto ai 268,37 euro che si percepivano, mensilmente, fino al 30 giugno scorso.

La variazione di importo rappresenta la rideterminazione di quanto spettante per l’inflazione registrata dall’Istat tra il 2021 e il 2022, di percentuale pari all’8,1 per cento. Per effetto di questo aumento (e di un adeguamento arrivato a metà del 2023), l’Inail verserà i relativi conguagli di quanto spettante dai percettori dell’indennità, a decorrere dall’inizio dell’anno. Il pagamento del conguaglio è previsto con il versamento del rateo del mese di ottobre 2023.

Assegno invalidità Inail, a chi spetta?

L’assegno di invalidità Inail è versato dall’Inail in presenza di specifici requisiti. Si tratta, infatti, di una prestazione economica pagata a chi sia rimasto invalido a seguito di un infortunio o di una malattia professionale e non possa nemmeno beneficiare dell’assunzione obbligatoria prevista dalla legge 68 del 1999. Può ottenere l’assegno di incollocabilità chi abbia:

  • un’età inferiore a 65 anni;
  • un grado di inabilità di almeno il 34 per cento, riconosciuto ai sensi di quanto prevedono le tabelle allegate al Testo unico (decreto Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965), per infortuni che si sono verificati sul luogo di lavoro o per malattie professionali denunciate entro il 31 dicembre 2006;
  • una menomazione dell’integrità psicologica e fisica o un danno biologico di almeno il 20 per cento.

Come presentare domanda per la prestazione?

L’importo che viene pagato dall’Inail mese per mese per la prestazione di invalidità (incollocabilità) risulta rideterminato annualmente ai sensi di quanto prevede il decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base dei prezzi osservati al consumo. Per l’anno 2023, l’assegno sale a 290,11 euro e saranno corrisposti i conguagli con la mensilità di ottobre prossimo.

Per fare richiesta dell’assegno di incollocabilità, il contribuente deve rivolgersi alla sede Inail di appartenenza territoriale. Nella domanda deve essere indicata anche l’invalidità subita, lavorativa o extralavorativa, con relativa copia del documento di identità. Per l’invalidità extralavorativa è necessario presentare la relativa certificazione. La richiesta può essere inoltrata direttamente alla sede Inail, oppure tramite posta ordinaria o Posta elettronica certificata (Pec). Per l’istanza, il lavoratore può procedere anche mediante la consulenza di un patronato.