Rinuncia agevolata Cassazione: con la pubblicazione della circolare n. 21/E del 26 luglio 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha dato un focus per quanto riguarda il perimetro della misura, inserendo all’interno anche le spese relative alle liti pendenti.
La suddetta circolare dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, commi da 213 a 218, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023).
Rinuncia agevolata Cassazione: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e il perimetro dell’agevolazione
La Corte di Cassazione ha pronunciato una sentenza in merito a quanto viene previsto all’interno dell’art. 6 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, chiarendo che:
“L’impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, ex articolo 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell’articolo 6 del d.l. n. 119/2018, come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2018, quando detta cartella rappresenti il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo, come tale, impugnabile, ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 546/1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva”.
A tal proposito, anche l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei nuovi chiarimenti per quanto riguarda la c.d. rinuncia agevolata alle liti tributarie pendenti con la Corte di Cassazione.
La circolare, che fa seguito alle informazioni che sono state comunicate con le precedenti circolari del 27 gennaio 2023 e del 20 marzo 2023, approfondisce quelli che sono il campo di applicazione e l’oggetto di questa particolare tipologia di definizione delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, alternativa rispetto alla definizione agevolata, della quale vi abbiamo già parlato in maniera approfondita durante il corso di un precedente articolo di approfondimento, che vi abbiamo pubblicato sempre qui su Tag24.
In particolare:
“Il documento di prassi approfondisce il campo di applicazione e l’oggetto di questa speciale forma di definizione delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, che prevede la sottoscrizione di un accordo tra le parti per definire tutte le pretese azionate in giudizio e l’abbattimento delle sanzioni a 1/18.”
Ecco qui di seguito che cosa rientra nella rinuncia agevolata:
- gli avvisi di accertamento;
- gli atti di recupero dei crediti di imposta non spettanti;
- ogni altro atto che riguarda una “pretesa tributaria qualificata”.
Tali agevolazioni relative alla rinuncia agevolata (art. 1, commi da 213 a 218, della Legge di Bilancio 2023), nello specifico, non possono essere riconosciute nel caso in cui si sia aderito anche alla definizione agevolata (art. 1, commi da 186 a 204, della Legge di Bilancio 2023).
A tal proposito, l’amministrazione finanziaria chiarisce che:
“Nell’ambito degli istituti definitori previsti dall’ultima legge di Bilancio, la rinuncia agevolata si pone in continuità con l’accordo conciliativo agevolato esperibile dinanzi alle Corti di giustizia tributaria (ai sensi dei precedenti commi da 206 a 212).
Il documento precisa inoltre che le parti possono regolare nell’ambito dell’accordo anche le spese di lite.”
Infine, per quanto riguarda il perimetro dell’agevolazione, la rinuncia agevolata consente di definire le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate che:
- risultano pendenti in data 1° gennaio 2023 in Corte di Cassazione;
- hanno ad oggetto atti impositivi.
Sono esclusi dal perimetro, invece, le liti che riguardano esclusivamente le sanzioni oppure la mancata erogazione dei rimborsi.
Per l’adesione alla rinuncia agevolata in Cassazione delle liti pendenti bisogna firmare uno specifico accordo e si procederà con il pagamento entro 20 giorni dallo stesso, e, comunque, entro la scadenza del 30 settembre 2023.