Fondo di garanzia TFR INPS: con la pubblicazione della circolare n. 70 del 26 luglio 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato l’aggiornamento della normativa vigente in materia in seguito alla nuova disciplina che è stata introdotta dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (CCII).
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Pensioni, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e dal Coordinamento Generale Legale, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 2 della legge n. 297 del 29 maggio 1982.
Fondo di garanzia TFR INPS: destinatari e crediti protetti
Ecco quali sono i soggetti che possono richiedere l’intervento del Fondo di garanzia TFR INPS:
- i lavoratori dipendenti;
- gli apprendisti;
- i dirigenti di aziende industriali;
- i soci di cooperative di lavoro;
- i lavoratori dello spettacolo titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
Tali soggetti, nello specifico, possono ottenere la copertura del Fondo nel caso in cui siano alle dipendenze di un datore di lavoro che abbia l’obbligo di versare i contributi alla gestione INPS.
Per quanto riguarda i crediti di lavoro che possono essere corrisposti dal Fondo di garanzia, ci sono:
- il trattamento di fine rapporto (TFR);
- le retribuzioni degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
In base a quanto viene stabilito all’interno dell’art. 2120 del codice civile, in particolare, il TFR è:
“La somma che il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Viene calcolato sommando, per ogni anno di servizio, una quota pari alla retribuzione annuale diviso per 13,5, alla quale va aggiunta la rivalutazione dell’importo accantonato l’anno precedente.”
Fondo di garanzia TFR INPS: i requisiti
I requisiti che i soggetti destinatari devono possedere per poter richiedere l’intervento del Fondo di garanzia TFR INPS sono diversi a seconda che il datore di lavoro sia o meno assoggettabile a procedura concorsuale.
Le procedure concorsuali in questione, che danno dunque il diritto di accedere al Fondo, sono:
- il fallimento/la liquidazione giudiziale;
- il concordato preventivo;
- la liquidazione coatta amministrativa;
- l’amministrazione straordinaria.
Nello specifico, ecco quali sono i requisiti nel caso in cui il datore di lavoro sia soggetto alle procedure concorsuali:
- la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- l’apertura di una procedura concorsuale;
- l’esistenza del credito per TFR/retribuzioni rimasto insoluto.
Ecco, invece, quali sono i requisiti che i destinatari devono possedere nel caso in cui il datore di lavoro non sia soggetto alle procedure concorsuali:
- la cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- l’inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
- la prova in merito all’esistenza di un credito per TFR e retribuzioni;
- l’insufficienza delle garanzie patrimoniali in capo al datore di lavoro nel momento in cui quest’ultimo subisce la procedura di esecuzione forzata.
Come si accede?
L’intervento del Fondo di garanzia TFR INPS può essere richiesto da parte dei soggetti destinatari che possiedono i requisiti che abbiamo elencato durante il corso del precedente paragrafo attraverso la presentazione di un’apposita domanda presso la sede dell’Istituto competente sul territorio.
Nello specifico, la domanda può essere presentata mediante l’utilizzo di una delle seguenti modalità:
- il sito web dell’INPS, previa autenticazione all’interno della propria area riservata attraverso l’utilizzo delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- il Contact Center, telefonando al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164 164 (a pagamento in base al piano tariffario applicato dal gestore, da rete mobile);
- gli enti di patronato e gli intermediari dell’Istituto.