Il maltempo degli ultimi giorni ha causato molti disagi e problemi in Italia e chi vive in una casa in affitto potrebbe chiedersi: chi paga i danni?

Molte abitazioni sono state danneggiate dalla grandine e dal forte vento ed è il caso di rispondere alla domanda che ci siamo posti, esaminando cosa dice la legge in merito sui contratti di affitto.

Maltempo e casa in affitto, chi paga i danni?

Durante gli ultimi giorni, il maltempo ha causato molti problemi, danneggiando immobili e automobili. I temporali hanno interessato diverse zone del Nord Italia e in riferimento agli eventi estremi si è molto parlato di downburst.

Di cosa si tratta? I downburst sono fenomeni metereologici estremi che portano, in pochi momenti, venti molto forti con una grande quantità di pioggia e grandine. Sono diversi i danni causati da questi eventi estremi.

Chi paga i danni agli immobili in affitto? Si tratta di una questione molto complessa. Quando in un contratto di affitto si parla di danni causati da terzi, allora sarà sempre compito dell’inquilino pagare. Tutta un’altra questione quando si parla di eventi avversi, in cui sono compresi gli eventi naturali causati dal maltempo.

Se l’immobile viene danneggiato da una forte grandinata oppure da raffiche di vento violente, come quelle che si sono verificate negli ultimi giorni, allora tocca al proprietario provvedere ad effettuare le riparazioni e le ristrutturazioni necessarie.
In questo caso, l’inquilino deve dimostrare al proprietario di casa che il danno non è stato causato per colpa sua, altrimenti sarà costretto a risarcire il locatore.

Si deve anche tenere ben presente che l’inquilino è tenuto ad avvertire tempestivamente il proprietario di casa, qualora dovesse accorgersi di un difetto strutturale che potrebbe, con il tempo, danneggiare l’immobile, affinché si possano prendere tutte le precauzioni.

Inquilino o proprietario, ecco chi paga i danni

Quando si affitta un immobile viene stipulato un contratto che comporta l’insorgere di diritti e doveri, sia in capo al locatore che al conduttore. Nel contratto, nella maggior parte dei casi, viene riportata la descrizione dell’immobile e vengono anche menzionati, se presenti, eventuali danni oppure malfunzionamenti.

Nel momento in cui viene sottoscritto il contratto, l’inquilino ha diritto di godere dell’immobile e ha il dovere di prendersene cura. Ciò vuol dire che ha il dovere di mantenerlo, conservarlo e riconsegnarlo nelle stesse identiche condizioni in cui lo ha ricevuto in affitto.

Data la situazione degli ultimi giorni, abbiamo affrontato la questione di eventuali danni per maltempo. Spostiamo la nostra attenzione alla questione da un punto di vista più generale. Come abbiamo visto, i danni naturali causati dal maltempo devono essere pagati dal proprietario di casa.

In caso di deterioramento dell’abitazione e mancata diligenza devono essere pagati dall’inquilino. Il proprietario di casa deve pagare solo le spese di manutenzione straordinaria.

Parlando di risarcimenti, contrattualmente, il proprietario di casa ha diritto di riottenere l’immobile così come lo aveva dato in affitto (d’altra parte, anche il locatore ha il dovere di consegnare l’immobile in buono stato). Ciò vuol dire che nel caso in cui l’inquilino dovesse riconsegnarlo in pessimo stato, allora il locatore ha diritto a richiedere il risarcimento all’inquilino. Il Codice Civile individua i casi in cui l’inquilino è tenuto a risarcire il proprietario di casa:

  • Danni da piccola manutenzione;
  • Eventi avversi e terze persone;
  • Deterioramento non normale e danni da mancata diligenza.

Al contrario, il locatore deve risarcire l’inquilino solo e unicamente nel caso in cui l’immobile presenti dei vizi.

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