Cessioni crediti su bonus e superbonus edilizi, più facile la vendita per le banche. È questa l’interpretazione finale della Banca d’Italia che arriva da una nota pubblicata negli ultimi giorni nella quale, tuttavia, l’Istituto di Via Nazionale mette in guardia dai possibili rischi connessi alle attività di compravendita dei bonus. In virtù di questa attività, ciò che fanno gli istituti bancari con i crediti d’imposta può essere classificato secondo due punti di vista. Il primo è l’acquisto dei crediti per portarli in compensazione diretta; il secondo riguarda la compravendita dei bonus edilizi al fine di cederli ad altri operatori.
In questo ultimo caso si riconosce alla banca un ruolo di intermediario tra chi vende (in origine) i bonus e i superbonus edilizi e chi li acquista al termine di tutta la filiera. La Banca d’Italia classifica i crediti fiscali, pertanto, come attività finanziarie a tutti gli effetti. Tale classificazione è importante per semplificare la circolazione dei crediti stessi degli stock detenuti dalle banche ai privati.
Cessioni crediti bonus e superbonus, vendita più facile per le banche
Una nota interpretativa della Banca d’Italia fornisce una nuova classificazione dei crediti d’imposta legati ai bonus edilizi e ai superbonus e alla loro cessione. Il documento, pubblicato il 23 luglio scorso, inquadra le cessioni dei crediti all’interno di compravendite verso le quali le banche devono avere maggiore cautela nell’operare. I crediti d’imposta ai quali fa riferimento la nota della Banca d’Italia sono quelli che scaturiscono dagli interventi edilizi del decreto legge numero 18 del 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”) e del decreto legge numero 34 del 2020 (cosiddetto decreto “Rilancio”).
Nella classificazione delle operazioni di cessione dei crediti d’imposta, la nota divide le operazioni delle banche a seconda delle finalità. La prima riguarda i crediti acquisiti dai privati per i quali le banche stesse divengono cessionari al fine di operare in compensazione fiscale, senza rivendere i bonus stessi. La seconda casistica è quella nella quale le banche acquistano crediti e superbonus da operatori privati e li rivendono ai cessionari finali, normalmente imprese che opereranno in compensazione per il pagamento delle imposte e dei contributi.
Agevolazioni lavori edilizi, cosi la circolazione degli sconti
Soprattutto nella veste di intermediario, la Banca d’Italia mette in guardia le banche dei possibili rischi che possono derivare della propria attività. Il primo riguarda le difficoltà che si possono riscontrare nel cedere nuovamente i crediti d’imposta già acquistati. La seconda difficoltà è quella che il cessionario (nel caso di vendita della banca) non paghi il prezzo della cessione del bonus perché divenuto insolvente. Inoltre, vi sono rischi legati a sequestro dei bonus e dei superbonus da parte delle autorità giudiziarie. Infine, è necessario tener conto anche dei tassi di interesse, come avviene per tutte le operazioni finanziarie. Le varie casistiche devono portare a considerare che i crediti d’imposta possano rimanere invenduti, pur essendoci un cessionario disposto a comprare i bonus edilizi.
Questi rischi non si verificano per gli istituti bancari nel momento in cui operano nell’acquisto dei crediti d’imposta per poi compensarli verso il Fisco per il pagamento di imposte e contributi.
Cessioni crediti bonus superbonus, cosa cambia per chi vende?
Infine, nella nota della Banca d’Italia sulla cessione dei crediti d’imposta dei bonus edilizi si fa riferimento alla semplificazione della circolazione dei bonus stessi. Secondo quanto contenuto nel documento, la previsione dell’andamento del mercato dei crediti vedrà un aumento delle situazioni nelle quali gli istituti bancari entreranno in un rapporto trilaterale. Ovvero, le banche si interporranno sempre di più tra la platea di chi ceda il credito originario e sia interessato a smobilizzare i bonus maturati, e i cessionari finali, differenti dalle banche, che sono interessati ad acquistare i bonus per poi procedere con la compensazione mediante F24.