Redditi di lavoro dipendente: con la pubblicazione della risoluzione n. 44/E del 25 luglio 2023 da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’amministrazione finanziaria ha fornito le istruzioni per quanto riguarda le corrette modalità ai fini del calcolo del reddito che viene conseguito da parte dei lavoratori subordinati in merito ai finanziamenti a tasso agevolato che vengono loro concessi.

La suddetta risoluzione dell’AdE, in particolare, che è stata redatta dalla Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 51, comma 4, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (c.d. TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Redditi di lavoro dipendente: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul calcolo del compenso

Rispondendo alle richieste che gli sono pervenute durante il corso dell’ultimo periodo, l’Agenzia delle Entrate ha ripreso le disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 51 del TUIR.

A tal proposito, il comma 1 del suddetto articolo legislativo prevede che:

“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Il successivo comma 3, invece, prevede che:

“Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9”.

Infine, riprendendo il contenuto del comma 4, lett. b), l’amministrazione finanziaria ha ricordato che ai fini del calcolo del reddito:

“Si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto [ndr. ora Tasso Ufficiale di Riferimento] vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”.

In base a quanto previsto dalla suddetta normativa vigente in materia, quindi, ai fini del calcolo del compenso in natura derivante dai prestiti che vengono erogati ai lavoratori subordinati.

In particolare, per quanto riguarda il reddito di lavoro dipendente bisogna effettuare un confronto tra questi due elementi:

  • gli interessi che vengono determinati in base al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) vigente in al termine di ogni anno;
  • gli interessi che vengono determinati in base al tasso effettivamente applicato sul prestito erogato.

A tal proposito, poi, l’Agenzia delle Entrate ha riportato le istruzioni che sono state fornite all’interno della circolare n. 98 del 17 maggio 2000 da parte del Ministero delle Finanze.

Nello specifico, rispondendo al quesito 5.2.1, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che il momento relativo all’imputazione del reddito e della ritenuta alla fonte è quelle riguardante il pagamento delle singole rate del finanziamento previste all’interno del piano di ammortamento.

Per quanto riguarda l’applicazione della ritenuta d’acconto, la circolare del Ministero delle Finanze, riprendendo le disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, ha specificato che quest’ultima:

“Deve essere operata sull’ammontare complessivo di tutte le somme e i valori corrisposti in ciascun periodo di paga, tenendo conto del TUS [ora TUR] vigente alla fine del periodo d’imposta precedente, salvo effettuare il conguaglio di fine anno tenendo conto del TUS [ora TUR] vigente al termine del periodo d’imposta”.

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