Contributi volontari agricoli 2023: con la pubblicazione della circolare n. 69 del 24 luglio 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha specificato quelle che sono le modalità di calcolo che sono previste per quanto riguarda l’anno 2023 in merito ai contributi volontari relativi alle diverse categorie di lavoratori agricoli.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, fa riferimento ai versamenti dei contributi volontari agricoli 2023 da parte delle varie categorie di lavoratori diversificate in base alla tipologia e alla gestione di appartenenza degli stessi.
Contributi volontari agricoli 2023: quali sono gli importi che devono versare le varie categorie di lavoratori agricoli? Aliquote e coefficienti di riparto
Ecco quali sono le aliquote contributive e i coefficienti di riparto che devono essere applicati per quanto riguarda l’anno in corso ai fini del calcolo dell’importo dei contributi volontari agricoli 2023 che devono essere versati da parte dei lavoratori agricoli dipendenti con un contratto a tempo determinato e indeterminato.
Nello specifico, sia che i sopra citati lavoratori siano autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 oppure che essi siano stati autorizzati dal 31 dicembre 1995, ecco qui di seguito le aliquote e i coefficienti di riparto in vigore a partire dal 1° gennaio 2023:
- aliquota base 0,11% (coefficiente di riparto 0,003679);
- quota pensione 29,79% (coefficiente di riparto 0,996321);
- totale IVS 29,90% (coefficiente di riparto 1,000000).
Ecco, invece, qui sotto l’elenco degli importi che devono essere versati per quanto riguarda l’anno 2023 da parte dei coltivatori diretti, dei coloni, dei mezzadri e degli imprenditori agricoli professionali, in base alla classe di reddito settimanale alla quale essi appartengono.
1° classe con reddito settimanale fino a 254,16 euro:
- reddito settimanale medio imponibile – 254,16 euro;
- quota pensione 22,00% RM – 55,92 euro;
- addizionale legge n. 233/1990 2,00% RM – 5,09 euro;
- addizionale legge n. 160/1975 (€ 0,69 x 3) – 2,25 euro;
- contributo totale – 63,26 euro.
2° classe con reddito settimanale compreso tra 254,16 euro e 338,88 euro:
- reddito settimanale medio imponibile – 296,52 euro;
- quota pensione 22,00% RM – 65,24 euro;
- addizionale legge n. 233/1990 2,00% RM – 5,94 euro;
- addizionale legge n. 160/1975 (€ 0,69 x 3) – 2,25 euro;
- contributo totale – 73,43 euro.
3° classe con reddito settimanale compreso tra 338,88 euro e 423,60 euro:
- reddito settimanale medio imponibile – 381,24 euro;
- quota pensione 22,00% RM – 83,88 euro;
- addizionale legge n. 233/1990 2,00% RM – 7,63 euro;
- addizionale legge n. 160/1975 (€ 0,69 x 3) – 2,25 euro;
- contributo totale – 93,76 euro.
4° classe con reddito settimanale superiore a 423,60 euro:
- reddito settimanale medio imponibile – 465,96 euro;
- quota pensione 22,00% RM – 102,52 euro;
- addizionale legge n. 233/1990 2,00% RM – 9,32 euro;
- addizionale legge n. 160/1975 (€ 0,69 x 3) – 2,25 euro;
- contributo totale – 114,09 euro.
Infine, in base a quanto previsto all’interno dell’art. 7, commi 1 e 7, del decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997, ecco gli importi dei contributi che devono essere versati nell’anno in corso dai coloni e dai mezzadri che sono stati reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
A tal proposito, per quanto riguarda i lavoratori agricoli che sono stati autorizzati entro il 12 luglio 1997:
“Gli importi dei contributi volontari per l’anno 2023, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997), sono riportati nella tabella dell’Allegato n. 2.
L’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.”
I lavoratori agricoli autorizzati dal 12 luglio 1997, invece, devono versare un contributo pari alla contribuzione obbligatoria IVS, calcolata in base alla media delle retribuzioni imponibili relative all’anno precedente alla presentazione della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, con l’applicazione di un’aliquota pari allo 0,11%.