Qual è il termine di prescrizione per i Titoli di Stato cartacei? Attraverso la dematerializzazione dei titoli avvenuta nel 1999, in concomitanza con l’introduzione dell’euro in Italia, è stato parzialmente superato il problema relativo al termine di prescrizione.
Al giorno d’oggi, in particolare, i pagamenti vengono effettuati in maniera automatica attraverso l’accredito sul conto bancario o sul conto postale, e l’incasso del buono può essere effettuato senza che l’investitore debba presentarlo fisicamente.
La situazione in merito a qual è il termine di prescrizione per i Titoli di Stato cartacei, però, resta ancora viva e necessita di una risposta precisa per alcuni.
A tal proposito, in base alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2002 (Testo Unico del Debito Pubblico), si prevede che:
“Il capitale rappresentato dai titoli di Stato è prescritto se non reclamato nel corso dei cinque anni dalla data di rimborsabilità/scadenza e che le rate degli interessi sono prescritte se non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza.
Non hanno rilievo nel computo dei termini, pertanto, le date di successivi eventi quali, come spesso accade, rinvenimenti casuali dei titoli stessi.
In nessun caso, comunque, i titoli di Stato possono maturare interessi o rivalutazioni monetarie dopo la data prevista per il loro rimborso.”
In precedenza, invece, il termine di prescrizione dei Titoli di Stato cartacei era pari a:
- 30 anni per quanto riguarda il capitale;
- 5 anni per quanto riguarda le cedole.
Tale termine è stato, poi, ridotto a 10 e 5 anni, per poi arrivare a quello che è oggi e che andremo ad approfondire durante il corso del paragrafo successivo.
Qual è il termine di prescrizione per i Titoli di Stato cartacei? I chiarimenti del MEF in merito alla possibilità di richiedere il rimborso
Con la pubblicazione del comunicato stampa n. 260 del 30 dicembre 2013 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha fornito dei chiarimenti per quanto riguardo la possibilità di richiedere il rimborso di Titoli di Stato che sono caduti in prescrizione.
Nello specifico, una volta che è stato superato il termine di prescrizione previsto per i Titoli di Stato cartacei, questi ultimi non possono essere presentati per il rimborso da parte degli investitori.
A tal proposito, il MEF ha specificato che:
“Al Ministero dell’Economia e delle Finanze sono pervenute nei giorni scorsi numerose segnalazioni di notizie diffuse a mezzo stampa e direttamente da soggetti associativi in merito a procedure di transazione o di mediazione per il rimborso di titoli di Stato e buoni postali fruttiferi di vecchia emissione e ormai prescritti. Tali notizie sono infondate e pertanto fuorvianti.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze intende chiarire che non ha mai avviato o condotto procedure di transazione o di mediazione con qualsivoglia soggetto che si ponga quale intermediario per il rimborso di titoli di Stato o di buoni postali fruttiferi emessi parecchio tempo addietro ed ormai irrimediabilmente prescritti. Sono pertanto prive di qualsiasi fondamento le notizie che riferiscono di tali trattative.
Al fine di non ingenerare aspettative destinate a rimanere deluse, si precisa che la prescrizione per tali titoli decorre dalla data di scadenza/rimborsabilità e non dal giorno del loro ritrovamento, e che in nessun caso essi possono maturare interessi o rivalutazioni monetarie dopo la data prevista per il loro rimborso.
Si precisa, inoltre, che gli unici titoli che prevedono una rivalutazione del capitale sono quelli indicizzati all’inflazione, e comunque solo fino alla data di scadenza e non oltre.
Si invitano quindi i risparmiatori a guardarsi da chi, suscitando aspettative infondate ai sensi della normativa vigente, offre assistenza legale in materia, con l’unico possibile esito di far sostenere inutili costi legali.”
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