Canone unico patrimoniale: con la pubblicazione della risoluzione n. 3 del 20 luglio 2023 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha fornito dei chiarimenti per quanto riguarda i criteri relativi all’applicazione del canone unico patrimoniale (CUP) previsto per l’anno 2023 in caso di diffusione di messaggi pubblicitari.
La suddetta risoluzione del MEF, in particolare, che è stata redatta dal Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
Canone unico patrimoniale: ecco i criteri per l’applicazione del CUP per gli spot
L’INPS ha spiegato che un soggetto ha richiesto dei chiarimenti tramite email in merito all’applicazione del canone unico patrimoniale (CUP) in caso di diffusione di messaggi pubblicitari.
A tal proposito, l’Istituto ha ripreso il contenuto dell’art. 1, comma 819, lett. b), della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ribadendo quale sia uno dei presupposti ai fini dell’applicazione del CUP. In particolare:
“Riguarda la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.”
In merito a queste disposizioni l’istante ha chiesto all’INPS se risulta possibile escludere dal calcolo del canone quelle parti del mezzo pubblicitario che non c’entrano nulla con la diffusione del messaggio pubblicitario stesso, come ad esempio:
- le cornici;
- i supporti di sostegno;
- gli elementi decorativi.
A tale quesito l’Istituto ha fornito una risposta positiva, andando a ribadire quanto viene previsto all’interno delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 825, della sopra citata legge, il quale prevede che:
“Il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi”.
Nello specifico, andare a considerare nel calcolo del CUP da pagare anche gli elementi che non possiedono alcun effetto di tipo pubblicitario sarebbe contrario rispetto allo spirito della normativa vigente in materia, dal momento che bisogna sicuramente considerare tutta la superficie che fa parte del mezzo pubblicitario, ma che bisogna comunque escludere quegli elementi che hanno la funzione di mero supporto strumentale.
Per arricchire le informazioni che abbiamo citato finora bisogna andare a riprendere il contenuto delle sentenze e delle ordinanze che sono state effettuate da parte della Corte di Cassazione.
La giurisprudenza in merito, attraverso la pronuncia della sentenza n. 7031 del 15 maggio 2022, nonché mediante l’ordinanza n. 8427 del 31 marzo 2017, ha stabilito i principi relativi all’applicazione del canone unico patrimoniale, specificando che la superficie imponibile da considerare ai fini del calcolo delle somme dovute deve essere quella:
“… dell’intera superficie dell’installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, solo se quest’ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all’altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario”.
Le stesse regole valgono anche per quanto riguarda gli impianti pubblicitari di servizio, i quali sono necessari per la diffusione di un messaggio pubblicitario, ma che comunque non sono dei mezzi pubblicitari veri e propri.
A tal proposito, l’art. 47, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285”, dà una definizione di “impianto pubblicitario di servizio“, esplicitando che si tratta di:
“Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta”.
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