Pensione marittimi: con la pubblicazione della circolare n. 66 del 20 luglio 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda la il calcolo della retribuzione pensionabile e i criteri relativi alla neutralizzazione dei periodi di prolungamento riconosciuti ai lavoratori marittimi.

La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Pensioni e dal Coordinamento Generale Legale, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno dell’art. 24 della legge n. 413 del 26 luglio 1984, ma in particolare modo alla più recente sentenza n. 224 del 2022 che è stata pronunciata da parte della Corte costituzionale.

Pensione marittimi: le istruzioni sulla sentenza della Corte costituzionale

Attraverso la pronuncia della sentenza della Corte costituzionale che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo è stata estesa la possibilità di effettuare la neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione che viene riconosciuta ai lavoratori marittimi anche per quanto riguarda i periodi di prolungamento che sono previsti dall’art. 24 della legge n. 413 del 26 luglio 1984.

Questa normativa, nello specifico, riguarda i lavoratori marittimi che risolvono il proprio rapporto di lavoro al momento dello sbarco e dispone il prolungamento dei singoli periodi di navigazione mercantile ai fini del pagamento della pensione, fino al raggiungimento del massimo dei servizi utili al trattamento pensionistico.

A tal proposito, con la sentenza n. 224 del 2022 la Corte costituzionale ha stabilito che:

“La contribuzione aggiuntiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo vale ad incrementare il livello della prestazione pensionistica, ma non può compromettere il livello già maturato (sentenze n. 433 del 1999 e n. 264 del 1994). Pertanto, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi”.

Inoltre, per quanto riguarda l‘illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, della legge n. 297 del 29 maggio 1982, e dell’art. 25, commi 1 e 4, della legge n. 413 del 1984 in merito alla neutralizzazione dei periodi prolungamento, la Corte costituzionale ha chiarito che:

“Entrambe le disposizioni, gli artt. 24 e 25 della legge n. 413 del 1984, sono ispirate alla medesima ratio e, quindi, è irragionevole ed è in contrasto con l’art. 3 Cost. che le norme censurate, benché siano volte a colmare uno svantaggio (come la difficoltà di conseguire il minimo contributivo per l’accesso al trattamento pensionistico), si traducano in un danno e producano l’effetto di depauperare il trattamento pensionistico a cui l’assicurato avrebbe virtualmente diritto.

La Corte costituzionale ha, pertanto, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), in combinato disposto con l’art. 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall’art. 24 della medesima legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell’importo della pensione spettante agli assicurati”.

In base a quanto è stato pronunciato da parte della Corte costituzionale, i lavoratori marittimi interessati hanno diritto al calcolo della pensione senza tenere in considerazione i periodi di prolungamento relativi ai 5 anni precedenti, nel caso in cui la neutralizzazione generi una situazione favorevole.

Nello specifico, dovranno essere neutralizzati tutti quei periodi di prolungamento che non portano il lavoratore marittimo ad ottenere i requisiti per l’accesso alla pensione.

Ad ogni modo, la neutralizzazione non potrà essere richiesta nel caso in cui:

  • i periodi di contribuzione portino al perfezionamento del diritto alla pensione;
  • i periodi di contribuzione portino alla liquidazione della pensione.