Cassa integrazione caldo: con la pubblicazione del messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda la presentazione delle richieste di integrazione salariale per “eventi meteo” a causa delle temperature elevate che hanno colpito nell’ultimo periodo il nostro Paese.
Il suddetto messaggio INPS, in particolare, che è stato redatto dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno della legge n. 234 del 31 dicembre 2021.
Cassa integrazione caldo: le istruzioni dell’INPS per la presentazione delle richieste di CIGO
In seguito alla forte ondata di calore che ha colpito tutto il territorio nazionale e alle conseguenze che questo caldo può apportare in merito allo svolgimento dell’attività lavorativa, nonché all’eventuale sospensione o riduzione della stessa, l’INPS ha fornito le seguenti istruzioni ai fini del riconoscimento della cassa integrazione salariale.
Tali informazioni si aggiungono a quelle che erano state fornite in precedenza da parte dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), di cui vi abbiamo già parlato in maniera approfondita durante il corso di un recente articolo di approfondimento, pubblicato sempre qui su Tag24.
Come ha già spiegato anche in precedenza, l’Istituto ha chiarito che:
“In caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi.
Va, tuttavia, ricordato che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.”
Tale previsione va presa in considerazione dal momento che può provocare una temperatura “percepita” maggiore anche la presenza di un maggiore tasso di umidità.
Questo, nello specifico, può rendere idonei alla cassa integrazione per il caldo anche quei luoghi di lavoro in cui la temperatura rilevata sia inferiore ai 35 gradi, sia nel caso che abbiamo appena elencato ma anche nelle seguenti circostanza:
- quando l’attività lavorativa viene svolta in un luogo di lavoro che non consente di proteggersi dal sole;
- quando l’attività lavorativa comporta l’utilizzo di materiali o di tipologie di lavorazioni che non sono in grado di sopportare la forte ondata di calore.
Perciò, la valutazione deve essere effettuata non soltanto prendendo in considerazione il mero valore termico ma anche le condizioni in cui il lavoratore opera.
Per avere un risultato maggiormente preciso potranno essere utilizzati anche i documenti e le pubblicazioni per quanto riguarda i dati in merito agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.
“Si ricorda, inoltre, che il trattamento di integrazione salariale è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.”
Infine, l’INPS ricorda che:
“A seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro operato dalla legge 31 dicembre 2021, n. 234, il ricorso all’ammortizzatore sociale per “eventi meteo” è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali ex articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015.
Va, tuttavia, evidenziato che, ai fini della positiva valutazione della richiesta di accesso al trattamento per le motivazioni richiamate, occorre tenere conto sia della tipologia di attività lavorativa espletata sia delle modalità di svolgimento della stessa.”