Sospensione versamenti alluvione: con la pubblicazione della circolare n. 67 del 20 luglio 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni operative per quanto riguarda la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che sono in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023, a causa degli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio prevalentemente nella Regione Emilia Romagna, ma anche in alcuni Comuni che sono situati all’interno dei territori delle Marche e della Toscana.
La suddetta circolare INPS, in particolare, che è stata redatta dalla Direzione Centrale Entrate, dalla Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, fa riferimento alle disposizioni che sono contenute all’interno del decreto legge n. 61 del 1° giugno 2023.
Sospensione versamenti alluvione: le istruzioni INPS in merito alle modalità di recupero dei contributi
In base a quanto viene stabilito all’interno dell’art. 1, comma 7, del decreto che abbiamo citato durante il corso del precedente paragrafo, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori che hanno subito le conseguenze dall’alluvione devono essere versati in un’unica soluzione entro la scadenza del 20 novembre 2023.
Questi contributi, in particolare, riguardano la sospensione dei versamenti che è stata prevista per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 agosto 2023, e non prevedono l’applicazione di interessi e di sanzioni di alcun genere.
“Da ultimo, si rappresenta che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in argomento, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.”
Le istruzioni dell’INPS per quanto riguarda le modalità di pagamento dei contributi sospesi
Per quanto riguarda i contributi INPS e INAIL con scadenza fissata nel periodo che va dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito le istruzioni per quanto riguarda le modalità di versamento degli stessi.
A tal proposito, per poter ottenere la sospensione dal pagamento dei contributi previsti, l’Istituto ha previsto l’attribuzione del codice di autorizzazione “9B“, recante “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”, per i datori di lavoro con dipendenti che hanno tutti i requisiti necessari e per i quali l’evento alluvionale si è verificato su tutto il territorio del proprio Comune.
Nel caso in cui, invece, la sede operativa del datore di lavoro si trova all’interno di un Comune che è stato colpito solo in determinate zone dall’alluvione, allora quest’ultimo dovrà inserire il codice di autorizzazione “9B” che gli è stato fornito da parte dell’INPS, andando a specificare quella che è l’unità operativa per cui viene fatta domanda per la sospensione dei versamenti contributivi.
Per quanto riguarda la compilazione del flusso Uniemens, invece:
“Per i periodi di paga relativi alle mensilità con competenza da aprile 2023 a luglio 2023, i datori di lavoro di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N981”, avente il significato di “Sospensione contributiva causa dell’evento alluvionale di cui al D.L. 61/2023”; e le relative <SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).”
I datori di lavoro che hanno già inviato i flussi Uniemens relativi al mese di aprile 2023, però, potranno comunque trasmettere un flusso di variazione esclusivamente riguardante la denuncia aziendale entro il termine del 20 novembre dell’anno in corso.
Infine, nel momento in cui sarà scaduto il termine di sospensione, ovvero entro il 20 novembre, i datori di lavoro dovranno procedere con il versamento in un’unica soluzione dei contributi previdenziali e assistenziali previsti, tramite il modello F24.